Ordinanza n. 1462/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 18697/2024, relativa al diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto il decreto del Ministro dell'Interno del 23 settembre 2022, con cui era stata rigettata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il diniego era motivato dalla presenza di elementi ritenuti non idonei a escludere possibili profili di rischio per la sicurezza della Repubblica, riferiti all'appartenenza dell'interessato al gruppo Ahwazi e alla posizione di suoi familiari, già riconosciuti rifugiati politici. In appello sono stati dedotti il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego, nonché la disparità di trattamento rispetto ai figli dell'appellante, ai quali la cittadinanza italiana era stata successivamente concessa con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2025, nonostante una situazione ritenuta sostanzialmente analoga. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza fornire specifici chiarimenti sulla divergenza valutativa tra la posizione dell'appellante e quella dei familiari.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello e ha disposto un approfondimento istruttorio. Il Ministero dell'Interno dovrà chiarire, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, le ragioni del diniego impugnato, anche in relazione alla successiva concessione della cittadinanza ai familiari dell'appellante. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario acquisire elementi per verificare la coerenza e la completezza della valutazione amministrativa concernente i profili di sicurezza e la differenza di trattamento rispetto ai familiari. Ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese è stata riservata. È stata fissata l'udienza di discussione del merito al 2 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
concessione della cittadinanza italiana
La disposizione costituisce la base normativa dell'istanza di cittadinanza oggetto del diniego, valutato dall'amministrazione anche alla luce di possibili profili di rischio per la sicurezza della Repubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità dell'interessato.
Massime di principio
- Quando il diniego di cittadinanza è fondato su informazioni ritenute ostative per la sicurezza della Repubblica, l'amministrazione deve fornire una motivazione e svolgere un'istruttoria idonee a rendere comprensibili la rilevanza attuale degli elementi informativi e il loro collegamento con la posizione personale dell'istante.
- La successiva concessione della cittadinanza a familiari dell'interessato, in presenza di una situazione sostanzialmente analoga, può rendere necessario un chiarimento istruttorio sulla coerenza della diversa valutazione amministrativa e sulle ragioni che giustificano il differente trattamento.
- Quando l'amministrazione, costituitasi in giudizio, non fornisce specifici chiarimenti su una dedotta divergenza valutativa rilevante ai fini del decidere, il giudice amministrativo può disporre un approfondimento istruttorio prima di definire il merito della controversia.
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