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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20629/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, decidendo con sentenza ex art. 599-bis c.p.p. su concordato tra le parti, ha accolto l'accordo e, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Torre Annunziata, ha condannato l'imputato alla pena concordata, riconoscendo la continuazione con fatti già giudicati da precedente sentenza definitiva. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge: secondo la tesi difensiva, una volta riconosciuta la continuazione con i precedenti fatti, la Corte avrebbe dovuto escludere la recidiva contestata e dichiarare estinto per prescrizione il reato oggetto del procedimento. La doglianza, quindi, investiva la ritenuta persistenza della recidiva e la mancata declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e che, in tale evenienza, il ricorso per cassazione non può riproporre censure riferite a motivi ai quali la parte ha rinunciato nel concordato. Poiché il motivo sulla recidiva era stato oggetto di rinuncia in sede di accordo sul trattamento sanzionatorio, la doglianza non era consentita. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, recidiva e continuazione non sono tra loro incompatibili, potendo concorrere ove ne ricorrano i presupposti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; l'accordo tra le parti limita il sindacato di legittimità ai motivi non rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano di inammissibilità quando l'impugnazione è proposta per motivi non consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa all'esito di concordato in appello, non sono deducibili censure che ripropongano motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato nell'accordo.
  • L'effetto devolutivo del concordato in appello circoscrive il controllo di legittimità ai soli punti non oggetto di rinuncia, con conseguente inammissibilità del ricorso che ne violi i limiti.
  • La recidiva non è ontologicamente incompatibile con la continuazione: i due istituti possono coesistere ove ricorrano i rispettivi presupposti normativi, poiché la continuazione opera come fictio iuris ai fini del trattamento sanzionatorio e non elimina l'autonoma rilevanza dei singoli reati.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso non è dovuta a causa non colpevole, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidivaPrescrizione del reato

Testo integrale

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