Ordinanza n. 797/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, deducendo, con riferimento al punto 8 dell’ordinanza di demolizione, l’incongruità o insufficienza della motivazione relativa all’opera abusiva descritta come difformità nella distribuzione interna, anche strutturale. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la questione richiede un previo approfondimento nel merito, anche perché le opere sembrano riguardare interventi interni a una casa di abitazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata, ritenendo necessario approfondire nel giudizio di merito la congruità della motivazione dell’ordinanza di demolizione, limitatamente alla difformità indicata al punto 8 e alla sua qualificazione come modifica della distribuzione interna anche strutturale. È stata fissata l’udienza pubblica del 23 giugno 2026. Non sono state poste spese a carico del Comune per la fase cautelare, in considerazione della prossima definizione nel merito.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata indirettamente quale disciplina dell’ordinanza di demolizione, senza che il testo espliciti una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando la legittimità dell’ordinanza di demolizione dipende da una questione motivazionale che richiede un approfondimento proprio del giudizio di merito.
- Un’ordinanza di demolizione deve consentire di comprendere con sufficiente chiarezza quale opera abusiva o difformità sia contestata; la congruità della motivazione può assumere rilievo cautelare quando la descrizione dell’intervento, in particolare se relativo a opere interne, non consenta di definirne adeguatamente natura e consistenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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