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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19392/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/10/2023 che disponeva il sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni e rapporti fino a concorrenza di euro 269.559,00 in relazione a ipotesi di traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduceva: (1) assenza di motivazione sul "periculum in mora", necessario per anticipare l'effetto ablativo della confisca; (2) uso di una nozione errata di "profitto" (valore monetario dell'oggetto del reato anziché il vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito); (3) mancanza di motivazione sulla quantificazione del profitto imputabile specificamente a lui e sull'assenza di una ripartizione pro quota tra i concorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato l'ordinanza nei confronti di Cricelli Adriano per carenza della motivazione in ordine al periculum in mora e ha rinviato al Gip del Tribunale di Milano per nuovo giudizio su quel punto, applicando il principio che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve contenere una motivazione concisa anche sul pericolo che giustifica l'anticipazione dell'effetto ablativo. Gli altri motivi sono stati respinti: il secondo è stato dichiarato inammissibile per genericità; il terzo è stato ritenuto infondato, con conferma della possibilità, in sede cautelare, di vincolare l'intero profitto anche nei confronti di uno solo dei concorrenti quando non sussistono elementi per una ripartizione pro quota. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che disciplina le fattispecie di traffico di stupefacenti, rispetto alle quali si è disposto il sequestro preventivo e la confisca per equivalente del profitto.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che autorizza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte richiama l'obbligo di motivazione, comprensiva della giustificazione del periculum in mora quando la confisca è anticipata.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla confisca (in particolare alla confisca per equivalente) come misura sanzionatoria legata al profitto del reato.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo di motivazione del periculum in mora nel provvedimento di sequestro preventivo collegato alla confisca.

  • Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023, Rv. 284757

    Giurisprudenza citata a supporto della possibile motivazione limitata nei casi di sequestro di cose la cui detenzione o commercio costituisce reato.

  • Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 06/02/2023, Rv. 284313

    Ulteriore pronuncia richiamata sul tema della motivazione del sequestro preventivo.

  • Sez. 3, n. 49491 del 04/11/2022, Rv. 2839939

    Pronuncia richiamata a conferma dei criteri motivazionali nei sequestri preventivi legati a reati specifici.

  • Sez. 2, n. 22073 del 17/03/2023, Rv. 284740

    Giurisprudenza che afferma la possibilità di vincolare l'intero profitto a uno soltanto dei concorrenti; principio della solidarietà nel concorso di persone.

  • Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Rv. 279494

    Pronuncia che sottolinea la natura sanzionatoria della confisca per equivalente e la legittimità del vincolo sull'intero profitto nei confronti di un singolo concorrente.

Massime di principio

  • Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve contenere una motivazione specifica e concisa anche sul periculum in mora; l'assenza di tale motivazione è motivo di annullamento e rinvio.
  • In fase cautelare il "profitto" può essere determinato in via presuntiva anche con riferimento al valore dello stupefacente trattato, purché la valutazione risulti supportata da indizi; una critica generica alla nozione impiegata senza indicare i passaggi motivazionali è inammissibile.
  • Quando non emergono elementi probatori sufficienti per assegnare pro quota il profitto tra i concorrenti, il giudice può disporre il vincolo dell'intero importo anche nei confronti di un solo concorrente, sulla base del principio solidaristico del concorso di persone.
  • La difesa che contesti la quantificazione del profitto deve indicare elementi specifici e circostanziati (es. documentazione, tracce contabili, distinzione dei ruoli) per ottenere una ripartizione o una riduzione cautelare.
  • Se la motivazione del Gip è generica o rinvia in modo non specifico a precedenti ordini di custodia senza una valutazione individualizzata, la parte interessata può ottenere l'annullamento parziale con rinvio per integrazione della motivazione.

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