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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15170/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il delitto di direzione e organizzazione di associazione mafiosa (art. 416-bis c.2 c.p., cosca Carpino). Il difensore deduceva carenze della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, la prevalente utilizzazione di dichiarazioni di collaboratori e di conversazioni riferibili a fatti lontani nel tempo (anni '90 / 2000), la mancata considerazione dell'emigrazione dell'imputato dal 1990 e della sua detenzione ininterrotta dal 2014, nonché la violazione delle norme sul riesame e sulle esigenze cautelari (tra cui art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. e art. 274 lett. c) c.p.p.).

La decisione

Il giudice della Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo: ha constatato l'assenza di gravità indiziaria attuale in relazione alla contestazione di direzione/organizzazione della cosca fino alla data della richiesta cautelare. Ha sottolineato che le prove valorizzate dal riesame erano in massima parte riferite a fatti remoti (anni 2000 e precedenti), le intercettazioni tra terzi non sono state adeguatamente valutate (mancata indicazione della chiarezza, dell'intraneità e del ruolo degli interlocutori) e non è stata dimostrata, nemmeno a livello di gravità indiziaria, la protrazione della partecipazione o l'esercizio di funzioni apicali in epoca prossima alla richiesta cautelare, considerata anche l'emigrazione e la detenzione dell'imputato. Annulla senza rinvio le ordinanze impugnate e dispone l'immediata scarcerazione di Carpino Salvatore, se non detenuto per altra causa; dispone comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il ruolo direttivo o organizzativo (comma 2) richiede la concreta esistenza di un'entità autonoma (cosca/famiglia) e l'effettivo esercizio di poteri apicali; per reati permanenti la contestazione "fino alla data odierna" impone che la gravità indiziaria attesti la protrazione della partecipazione fino al periodo oggetto di impugnazione

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai vizi di motivazione e alle omesse valutazioni critiche degli elementi probatori (gravità indiziaria), ossia errori nella valutazione degli elementi di fatto e nella motivazione del provvedimento impugnato

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Alla luce della situazione di detenzione dell'imputato si è contestata la sussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ricorda che la detenzione non esclude automaticamente la carenza di esigenze cautelari, ma richiede elementi che giustifichino la prosecuzione della misura

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Utilizzato per il riepilogo e la sintesi dei motivi di impugnazione ai fini del ricorso, come norma procedurale sulle modalità di esposizione dei motivi

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente per distinguere il diverso grado di prova richiesto in sede cautelare (gravità indiziaria) rispetto alla prova richiesta per la condanna (oltre ogni ragionevole dubbio)

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui si conforma l'obbligo di comunicare la decisione al Procuratore Generale in sede per gli eventuali provvedimenti di competenza

Massime di principio

  • Per reati associativi permanenti contestati "fino alla data odierna" l'accusa deve fornire elementi che attualizzino la partecipazione o il ruolo direttivo fino al periodo oggetto di richiesta cautelare; prove riferite solo a fatti remoti non sono automaticamente idonee a dimostrare la protrazione della condotta
  • La presenza di sentenze o di emergenze probatorie relative a periodi anteriori può essere elemento del compendio probatorio, ma non supplisce all'onere di dimostrare, anche sommariamente, la persistenza del ruolo nel periodo più recente
  • Intercettazioni tra terzi, alle quali non ha partecipato l'imputato, possono costituire prova diretta solo se sono gravi, precise e concordanti e se risulta chiaro che gli interlocutori si riferiscono all'imputato e che essi stessi hanno ruolo e credibilità tali da rendere attendibile il contenuto
  • La condizione di detenzione o l'emigrazione dell'imputato non determinano di per sé l'inefficacia dell'accusa, ma indeboliscono la supposizione di continuità di attività criminale e richiedono prove specifiche di contatti o esercizio di direzione/organizzazione durante il periodo di detenzione o soggiorno altrove
  • Il ruolo di capo o di organizzatore richiede la dimostrazione del concreto esercizio di funzioni apicali o direttive, non la mera attribuzione formale del ruolo; in assenza di indizi attuali della concreta esercitazione dei poteri, manca la gravità indiziaria per misure cautelari

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