Sentenza n. 251/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale, notificata all'Amministrazione e corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, la somma complessiva di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con pagamento delle somme spettanti in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: l'importo dovuto deve essere determinato sulla base del titolo giudiziale, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi della ricorrente relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. Devono essere corrisposti anche gli ulteriori accessori di legge maturati, gli oneri di registrazione e le spese connesse al provvedimento, se aventi titolo in esso, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, era già decorso. La penalità di mora richiesta ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è stata esclusa perché, in ragione dell'esiguità del debito, sarebbe stata manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, incaricato di intervenire dopo la scadenza del termine assegnato e di determinare definitivamente l'importo dovuto, adottando gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
manifestamente iniquo; altre ragioni ostative
La penalità di mora può essere esclusa quando, nel caso concreto, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nella fattispecie l'esiguità del debito rendeva la misura eccessivamente afflittiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione costituiva oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
artt. 1283 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate sulla base dei parametri del titolo e delle disposizioni codicistiche applicabili; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese del giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare l'inadempimento dell'Amministrazione e ordinare l'esecuzione del titolo, senza costituire nuovamente il diritto di credito già accertato.
- L'importo indicato dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati in concreto sulla base del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili, verificandone misura e decorrenza.
- Prima dell'attivazione dell'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni statali deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all'entità del debito e alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
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