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Ordinanza

Ordinanza n. 2805/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato, applicando il parametro di cognizione sommaria proprio della fase cautelare, ha respinto l'appello. Ha ritenuto non accoglibile la domanda cautelare in ragione dell'insufficienza del requisito reddituale necessario per la favorevole conclusione dell'iter di assunzione, insufficienza emersa a seguito di reiterati approfondimenti svolti dall'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda l'iter di assunzione e, in particolare, la sussistenza del requisito reddituale necessario per la favorevole conclusione della procedura. L'appellante ha chiesto la riforma della decisione cautelare di primo grado, ma il testo non espone analiticamente i singoli motivi d'appello.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la domanda può essere respinta quando, all'esame sommario proprio della fase, emerga l'insufficienza di un requisito sostanziale necessario per la conclusione favorevole del procedimento amministrativo.
  • La valutazione cautelare può fondarsi sugli accertamenti e sugli approfondimenti reiterati svolti dall'amministrazione, quando questi evidenzino, in termini sufficientemente attendibili per la fase sommaria, la mancanza del requisito richiesto.
  • L'insufficienza del requisito reddituale necessario per l'assunzione giustifica il rigetto della tutela cautelare diretta a consentire o conservare la favorevole conclusione dell'iter amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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