Sentenza n. 3880/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14869/2023, resa tra le parti, per l'annullamento: - della Determinazione Dirigenziale rep. CA/3988/2015 del 18.11.2015 Prot. N. CA/185520/2015 del 18.11.2015 del Municipio Roma I Centro avente ad oggetto la sospensione immediata di eventuali lavori in corso e comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241. Abusi edilizi in Via SS. Quattro 34B-34C-35°, notificata il 24.03.2017 presso la residenza del ricorrente in Chiasso (CH); - del parere reso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza belle arti e paesaggio del Comune di Roma prot. MIBACT-SBEAP-RM Funzionari 0009092 del 10.06.2016, prot. Comune di Roma Municipio Roma Centro Storico 102745 del 21.06.2016; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati. nonché per l'accertamento e la declaratoria - della nullità, caducazione, inefficacia degli eventuali provvedimenti adottati e/o adottandi dall'Amministrazione comunale nelle more della notificazione della Determina Dirigenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere vincolante della Soprintendenza reso ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. 380/2001 in relazione a una canna fumaria, oltre alla determinazione comunale di sospensione dei lavori e comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o interessato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 14869/2023 limitatamente al capo che aveva ritenuto infondato il ricorso contro il parere della Soprintendenza. Ha dedotto che la canna fumaria fosse stata realizzata anteriormente al 27 febbraio 2002 e, comunque, prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 380/2001; che all’epoca non fosse necessario un titolo edilizio per l’intervento, essendo l’obbligo di dichiarazione di inizio attività per interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni derivato solo dall’art. 21 delle NTA del PRG adottato nel 2003; che l’area, pur ricadendo in zona omogenea A ai sensi del d.m. 1444/1968, non fosse soggetta a vincolo storico-culturale, poiché il d.lgs. 42/2004 era successivo alla realizzazione dell’opera; che, conseguentemente, non fosse necessario il parere della Soprintendenza; e che il parere non avesse adeguatamente motivato il pregiudizio arrecato dall’opera ai luoghi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti dedotti e ha parzialmente riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisivo che l’autorizzazione sanitaria rilasciata il 7 maggio 2002 per l’attività di ristorazione presupponesse la verifica dei requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali e degli impianti, tra i quali la canna fumaria costituisce requisito essenziale per lo smaltimento dei fumi. Da tale autorizzazione, preceduta dalla domanda del 27 febbraio 2002, il Collegio ha desunto che la canna fumaria preesistesse a tale data e, quindi, fosse anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. 380/2001 e delle disposizioni che imponevano il parere della Soprintendenza previsto dall’art. 37, comma 3. Il parere della Soprintendenza è stato pertanto annullato. Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi riproposti da Roma Capitale contro la determinazione comunale del 2015, poiché il relativo capo della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato in parte inammissibile il ricorso, non era stato impugnato. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. 380/2001
quando gli interventi sono eseguiti in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività e consistono in opere di restauro e di risanamento su immobili anche non vincolati “compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1”.
Il parere vincolante della Soprintendenza presuppone l’applicabilità temporale della disposizione agli interventi considerati; non può essere richiesto per un’opera già realizzata prima dell’entrata in vigore del testo unico edilizio.
art. 138 d.P.R. 380/2001
le disposizioni ivi previste entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003
Il d.P.R. 380/2001, incluse le disposizioni rilevanti sul parere della Soprintendenza, è entrato in vigore dal 30 giugno 2003.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il TAR aveva dichiarato in parte inammissibile il ricorso, ma tale capo non è stato devoluto all’esame del Consiglio di Stato.
art. 101, comma 2, c.p.a.
I motivi riproposti dall’amministrazione appellata non sono stati esaminati perché riferiti a un capo della sentenza di primo grado non impugnato.
art. 7 l. 241/1990
La determinazione comunale impugnata aveva anche natura di comunicazione di avvio del procedimento, ma il relativo capo non è stato oggetto dell’appello.
Massime di principio
- Il parere vincolante della Soprintendenza previsto dall’art. 37, comma 3, d.P.R. 380/2001 è richiesto solo per interventi soggetti ratione temporis alla disciplina del testo unico edilizio; la norma non può essere applicata a opere realizzate anteriormente alla sua entrata in vigore.
- Un’autorizzazione sanitaria per l’esercizio della ristorazione, rilasciata dopo la verifica dei requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali e degli impianti, può costituire elemento probatorio idoneo a desumere la preesistenza della canna fumaria alla data dell’autorizzazione, quando tale manufatto rappresenti un requisito essenziale per lo smaltimento dei fumi.
- La collocazione di un immobile in zona omogenea A non rende applicabile retroattivamente una disciplina edilizia o paesaggistica successiva: la legittimità del parere della Soprintendenza deve essere valutata alla luce della disciplina vigente al momento della realizzazione dell’opera.
- In appello il giudice non esamina i motivi riproposti dall’appellato relativi a un capo della sentenza di primo grado che non sia stato impugnato e non rientri, pertanto, nell’effetto devolutivo dell’appello.
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