Cassazione Penale, Sentenza n. 27279/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda la revoca della detenzione domiciliare concessa a un condannato per l'espiazione di una pena di anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, pena inflitta per porto e ricettazione di un'arma nonché per lesioni, commessi nel 2014. La revoca è stata disposta dal Tribunale di sorveglianza di Lecce dopo una perquisizione domiciliare che aveva portato al rinvenimento di sei grammi di hashish, sostanza poi consegnata ai Carabinieri dal condannato, che l'aveva prelevata da un contenitore occultato nella parte superiore di un pensile della cucina. Il giudice di sorveglianza ha ritenuto non credibile la difesa, secondo cui la sostanza sarebbe appartenuta al figlio del condannato, il quale aveva rilasciato una dichiarazione scritta in tal senso. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto tre censure: violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto la sostanza nella disponibilità del condannato nonostante la confessione del figlio e senza elementi contrari; ulteriore violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale confrontato le allegazioni della memoria difensiva del 2 dicembre 2025; infine, per non avere spiegato perché un episodio isolato, relativo a un quantitativo esiguo di sostanza e con beneficiario già sottoposto a braccialetto elettronico per altra causa, rendesse la misura incompatibile con il percorso rieducativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato l'art. 47-ter, comma 6, ord. pen., osservando che la detenzione domiciliare non si revoca automaticamente per qualsiasi violazione delle prescrizioni, ma solo quando il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, sia incompatibile con la prosecuzione della misura. Nel caso concreto, pur avendo il Tribunale di sorveglianza confutato la tesi difensiva sulla riconducibilità della droga al figlio, ha omesso di valutare se la detenzione di un modestissimo quantitativo di hashish, compatibile con uso personale, fosse davvero tale da rendere la misura inidonea sul piano contenitivo e rieducativo. Secondo la Corte, occorreva una ponderazione della gravità della violazione, della dinamica dei fatti, delle giustificazioni offerte e del complessivo comportamento tenuto durante la detenzione domiciliare. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
La detenzione domiciliare deve essere revocata solo quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, sia incompatibile con la prosecuzione della misura; non ogni violazione determina automaticamente la revoca.
Massime di principio
- La revoca della detenzione domiciliare non è automatica in presenza di una violazione delle prescrizioni, ma richiede una valutazione concreta dell'incompatibilità del comportamento tenuto con la prosecuzione della misura.
- Il giudice di sorveglianza deve apprezzare la gravità della violazione, la dinamica del fatto, le giustificazioni dell'interessato e il comportamento complessivo del condannato durante l'esecuzione della misura alternativa.
- Quando la condotta contestata consiste nel rinvenimento di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, il giudice deve spiegare in modo specifico perché tale episodio renda la misura alternativa inidonea sotto il profilo contenitivo e rieducativo.
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