Cassazione Penale, Ordinanza n. 31972/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul carattere meramente riproduttivo e non specifico delle censure, nonché sull'infondatezza della deduzione di prescrizione, esclusa alla luce delle sospensioni applicabili ai fatti contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 5 febbraio 2025 deducendo, in sostanza, asserite carenze motivazionali e chiedendo un riesame nel merito della propria posizione processuale. Sostiene inoltre che sarebbe maturata la prescrizione dei reati contestati; la Corte di cassazione rileva però che tale prospettazione è in contrasto con gli atti, perché per fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 devono essere considerate le sospensioni della prescrizione previste dall'art. 159, secondo comma, c.p., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Le doglianze sono ritenute riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 159, secondo comma, c.p.
La norma, come riformulata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, impone di considerare le sospensioni della prescrizione per i reati commessi nel periodo indicato, impedendo di ritenere maturato il termine estintivo nei termini dedotti dal ricorrente.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata quale fonte di riformulazione dell'art. 159, secondo comma, c.p. e quindi rilevante per il computo della prescrizione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare carenze motivazionali in modo generico, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione del merito senza individuare specifiche falle logiche o giuridiche della sentenza impugnata.
- Le censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità se non confrontano puntualmente le ragioni della decisione impugnata.
- La deduzione di prescrizione deve essere verificata tenendo conto delle sospensioni previste dalla disciplina applicabile al periodo di commissione del fatto; se tali sospensioni impediscono il maturare del termine, la doglianza è infondata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un nuovo giudizio di merito sulle emergenze probatorie, quando la motivazione della sentenza impugnata risulti congrua e coerente con gli elementi acquisiti.
Come è indicizzato
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