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Ordinanza

Ordinanza n. 2076/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza alla sentenza n. 5095/2023, pubblicata il 08/09/2023 del Tribunale di Napoli - sezione lavoro - notificata in data 07/12/2023, passata in cosa giudicata.

Giustizia amministrativa202402668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, nonostante il decreto adottato dall'istituzione scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso la fase di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, passata in giudicato, già oggetto della sentenza del TAR Campania n. 1750/2025 pronunciata in esecuzione del giudicato civile. Ha dedotto che il dictum giudiziale non era stato ancora adempiuto e ha chiesto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ulteriore ritardo, nonché l'eventuale sostituzione del commissario ad acta già nominato. Il Ministero ha rappresentato che l'istituzione scolastica aveva adottato il decreto prot. n. 471 del 2 ottobre 2025 e lo aveva trasmesso alla Ragioneria territoriale dello Stato per il visto di regolarità amministrativo-contabile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto non necessaria la sostituzione del commissario ad acta, poiché l'amministrazione aveva adottato il decreto funzionale all'esecuzione del giudicato. Ha tuttavia assegnato al commissario già nominato un termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua notifica se anteriore, per provvedere al pagamento delle somme dovute in base al titolo azionato. Ha accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., condannando il Ministero al pagamento di un'ulteriore somma pari agli interessi legali sulle somme complessivamente risultanti dal giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato al commissario e fino al giorno dell'effettivo adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese della fase, liquidate in euro 600, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    una somma di denaro, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al commissario ad acta fino all'adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione da parte dell'amministrazione di un atto diretto a dare esecuzione al giudicato può rendere non necessaria la sostituzione del commissario ad acta, senza tuttavia escludere l'assegnazione a quest'ultimo di un termine per completare l'adempimento, quando il pagamento dovuto non sia ancora intervenuto.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice dell'ottemperanza può condannare l'amministrazione al pagamento di una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento e fino alla sua effettiva esecuzione.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta anche quando l'amministrazione abbia avviato l'esecuzione del giudicato ma non abbia ancora completato il pagamento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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