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Sentenza

Sentenza n. 3616/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 636/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 18 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202600678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile che aveva liquidato in favore del difensore antistatario le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 636/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere a una docente la retribuzione professionale docenti e a pagare le spese processuali, liquidate in € 515,00 oltre rimborso forfettario e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 4 marzo 2025 e, alla data del ricorso, erano decorsi i 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della parte della sentenza relativa alle spese distratte, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo. Il Ministero ha chiesto il rigetto, senza tuttavia dimostrare l’integrale esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’obbligo di esecuzione della sentenza civile. Ha verificato che il titolo era passato in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., che era stato notificato all’Amministrazione in copia conforme e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza della prova dell’avvenuto pagamento, ha ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, € 515,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, accessori di legge e la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla notificazione della sentenza civile sino al saldo. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione e senza compenso. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che, considerata l’esiguità del debito, essa sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103 c.p.a.

    La pronuncia è resa nell’ambito del giudizio di ottemperanza, volto a dare esecuzione al titolo giudiziale.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora; quest’ultima è stata esclusa perché sproporzionata e manifestamente iniqua rispetto all’esiguità del debito.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica e può essere negata quando, in concreto, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza civile costituisce il presupposto per procedere alla sua esecuzione in sede di ottemperanza.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza civile munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo notificabile ai fini dell’esecuzione giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è eseguibile nei confronti della pubblica amministrazione una sentenza civile passata in giudicato che abbia disposto la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, il quale è legittimato a pretenderne direttamente il pagamento.
  • L’esecuzione giudiziale di un titolo nei confronti della pubblica amministrazione presuppone la notificazione del titolo esecutivo in copia conforme presso la sede dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In assenza della prova dell’integrale adempimento del titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori e della maggior somma tra interessi e rivalutazione, assegnando un termine per adempiere.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a un’istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in rapporto all’entità del debito e alle circostanze concrete, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezzaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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