Cassazione Civile, Ordinanza n. 20140/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica per il pagamento di euro 17.130,72 dovuti per la somministrazione di energia nel periodo 1° maggio 2008 - 31 dicembre 2009, in regime di salvaguardia a seguito di gara pubblica. Il debitore ha proposto opposizione, sostenendo l’invalidità della instaurazione del rapporto e l’insussistenza del titolo di pagamento. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, mentre la Corte d’appello ha riformato la decisione, revocato il decreto ingiuntivo e ritenuto nullo il rapporto per violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina di settore. Nel ricorso per cassazione la società fornitrice denuncia violazione e falsa applicazione della delibera AEEG n. 156/2007 e della normativa attuativa del servizio di salvaguardia, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il servizio si instaura ex lege con l’aggiudicazione e che la comunicazione delle condizioni economiche ha natura meramente informativa e non costitutiva, sicché la sua omissione non può determinare nullità del rapporto ma, al più, conseguenze risarcitorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia perché aveva erroneamente qualificato come causa di nullità del rapporto la mancata tempestiva comunicazione delle condizioni economiche e dell’attivazione del servizio. Secondo la Cassazione, nel servizio di salvaguardia il rapporto si costituisce ex lege in capo all’aggiudicatario dal 1° maggio 2008, senza bisogno di un contratto scritto o di scambio di proposta e accettazione, e gli obblighi informativi previsti dalla disciplina regolatoria integrano il rapporto come regole di comportamento, non di validità. La violazione di tali obblighi può eventualmente rilevare sul piano risarcitorio, ma non comporta nullità del rapporto né insussistenza del titolo di credito. La causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte d’appello per nuovo esame, restando assorbito il motivo relativo alla dedotta comunicazione del 15.4.2008.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro di censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro di censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 1, comma 4, D.L. 73/2007
prevede il servizio di salvaguardia per clienti finali privi di fornitore o che non abbiano scelto il proprio fornitore, mediante procedure concorsuali e a condizioni pubbliche e non discriminatorie; la Corte lo interpreta come base della costituzione ex lege del rapporto con l’aggiudicatario.
L. 125/2007
è la legge di conversione del D.L. 73/2007, richiamata come fonte del servizio di salvaguardia.
D.M. 23 novembre 2007
norma attuativa della disciplina del servizio di salvaguardia; secondo la Corte non attribuisce alla comunicazione una funzione costitutiva del rapporto.
delibera AEEG n. 156/2007
integra il contenuto del rapporto di utenza; la Corte ritiene che le previsioni in tema di comunicazioni siano regole di comportamento e non condizioni di validità del rapporto.
delibera AEEG 26/2008
integra e modifica la disciplina del servizio di salvaguardia, includendo gli obblighi informativi dell’esercente uscente e di quello subentrante.
art. 1339 c.c.
le norme regolatorie di settore integrano ex lege il contenuto dei rapporti di utenza individuali.
art. 15.1-bis della delibera AEEG n. 156/2007
prevede che il nuovo esercente comunichi entro tre giorni lavorativi l’identità del gestore, le condizioni economiche e i recapiti; la Corte esclude che la sua violazione comporti nullità.
art. 15 ter, comma 8, della delibera AEEG n. 156/2007
disciplina la comunicazione da parte dell’esercente uscente ai clienti finali dei dati del nuovo esercente e della data di passaggio, assicurando comunque la conoscibilità dell’assetto del servizio.
art. 15 ter della delibera AEEG n. 156/2007
è richiamato dalla ricorrente come norma con maggiore cogenza rispetto all’art. 15.1-bis, a dimostrazione della diversa struttura degli obblighi informativi.
art. 5 D.M. 23 novembre 2007
è richiamato quale fonte dell’obbligo di comunicazione; per la Corte non è norma costitutiva della fattispecie.
art. 3, comma 5, D.M. 23 novembre 2007
è richiamato nella disciplina della comunicazione dell’esercente uscente circa l’eventuale svolgimento transitorio del servizio.
art. 1469 c.c. / disciplina generale delle clausole di validità
non è citato espressamente; non incluso.
Cass. 31 ottobre 2014, n. 23184
richiamata per affermare che le norme regolatorie del settore energetico integrano il contenuto dei rapporti di utenza.
Cass. 22 luglio 2011, n. 16141
richiamata per il medesimo principio di integrazione ex art. 1339 c.c. del rapporto contrattuale regolato.
Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724
richiamata per il principio secondo cui la violazione di regole di comportamento non determina automaticamente nullità, ma può rilevare sul piano risarcitorio.
Massime di principio
- Nel servizio di salvaguardia dell’energia elettrica, il rapporto con l’aggiudicatario si costituisce ex lege al verificarsi del presupposto normativo dell’aggiudicazione per l’area territoriale e della decorrenza del servizio, senza necessità di un contratto scritto o di uno scambio di proposta e accettazione.
- Gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina regolatoria di settore hanno, di regola, natura informativa e di comportamento; la loro violazione non comporta nullità del rapporto salvo espressa previsione normativa di invalidità.
- Le norme amministrative o regolatorie che integrano contratti di utenza ex art. 1339 c.c. possono incidere sul contenuto del rapporto e dar luogo, se del caso, a responsabilità o risarcimento, ma non trasformano automaticamente ogni omissione informativa in vizio genetico del titolo.
- Quando la disciplina settoriale assicura comunque la conoscibilità dell’identità del nuovo fornitore e delle condizioni applicate, l’omessa o tardiva comunicazione del subentro non è sufficiente, da sola, a escludere il rapporto o il credito per le prestazioni erogate.
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