Cassazione Civile, Ordinanza n. 14007/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di fondi rustici stipulato il 31 ottobre 2005 tra le parti. Il Comune otteneva un decreto ingiuntivo per euro 88.192,00, corrispondenti a sette annualità di canoni; il conduttore proponeva opposizione deducendo, tra l’altro, la non validità o inefficacia del contratto per il tardivo rilascio di autorizzazioni da parte della Provincia e della Comunità montana, la improduttività dei terreni per invasione del cinipide non prevedibile alla conclusione del contratto, e formulava domanda riconvenzionale di risarcimento danni per i ritardi e per i miglioramenti eseguiti sui fondi. Rigettata l’opposizione in primo grado e respinto l’appello, il ricorrente per cassazione articolava un unico motivo, con due censure, denunciando violazione dell’art. 11 d.lgs. 150/2011, norma che riproduce il contenuto dell’art. 46 l. 203/1982: sosteneva che il tentativo di conciliazione non avesse riguardato specificamente il credito per canoni e la relativa pretesa monitoria del Comune, con conseguente improponibilità della domanda; inoltre lamentava che mancasse qualsiasi attività preparatoria, in particolare l’invio di raccomandate al conduttore e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la corte territoriale aveva correttamente valorizzato il verbale di conciliazione, dal quale emergeva che il tentativo aveva riguardato l’inadempimento dell’affittuario all’obbligo di pagamento dei canoni, poi azionati in via monitoria. Ha ribadito che, ai fini dell’assolvimento dell’onere di conciliazione previsto dall’art. 11 d.lgs. 150/2011, non occorre una perfetta coincidenza tra domanda conciliativa e domanda giudiziale; è sufficiente l’individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, purché non si allarghi l’oggetto sostanziale della lite o non si introducano nuovi temi di indagine. Quanto alla doglianza sulla mancata attività preparatoria, la Corte l’ha dichiarata nuova, perché non risultava trattata nella sentenza impugnata né il ricorrente ne aveva indicato la previa deduzione nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del Comune intimato; disposto altresì l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 150/2011
riproduce, senza significative alterazioni, il contenuto precettivo dell’art. 46 della legge n. 203 del 1982
La condizione di proponibilità della domanda nei contratti agrari è soddisfatta quando il tentativo di conciliazione abbia investito i fatti costitutivi della pretesa, senza necessità di perfetta corrispondenza tra domanda conciliativa e domanda giudiziale, purché non mutino l’oggetto sostanziale dell’azione e non vengano introdotti nuovi temi di indagine.
art. 46 l. 203/1982
riprodotto dall’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011
La conciliazione preventiva richiesta in materia agraria non esige una corrispondenza biunivoca tra richieste formulate in sede amministrativa e domande giudiziali successive; rileva che la pretesa sia stata sostanzialmente portata a conoscenza della controparte nel tentativo conciliativo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 5 l. 203/1982
Citato nel verbale di conciliazione come riferimento al grave inadempimento contrattuale dell’affittuario per mancato pagamento del canone.
Massime di principio
- Nei contratti agrari soggetti a conciliazione preventiva, la proponibilità della domanda non richiede una identità assoluta tra contenuto della sede conciliativa e contenuto della domanda giudiziale: è sufficiente che la lite sia stata sostanzialmente introdotta e che siano stati individuati i fatti costitutivi della pretesa.
- La domanda è improponibile solo se la pretesa azionata in giudizio amplia l’oggetto sostanziale della controversia rispetto a quanto emerso nel tentativo di conciliazione o introduce nuovi temi di indagine idonei a pregiudicare la difesa della controparte.
- Nel giudizio di legittimità non sono esaminabili censure nuove, ossia questioni non trattate nella sentenza impugnata e non accompagnate dall’indicazione specifica della loro deduzione nei gradi di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, la Corte deve dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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