Sentenza n. 5967/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento comunale di fiscalizzazione dell'abuso edilizio e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti contro la quantificazione della sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al resistente (Comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la fiscalizzazione, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 380/2001, di un abuso edilizio consistente nella realizzazione di un edificio residenziale, dopo l'annullamento giurisdizionale del permesso di costruire e l'impossibilità, secondo l'amministrazione, di procedere alla demolizione integrale. Il Comune aveva disposto la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione sulla base di una perizia geologica e tecnica che evidenziava rischi per la stabilità del fabbricato, delle opere di sostegno, delle proprietà sottostanti e per l'incolumità degli operatori e dei terzi. Gli appellanti hanno dedotto, tra l'altro, violazione ed elusione del giudicato, erronea e insufficiente motivazione, violazione dell'art. 38 d.P.R. 380/2001, travisamento dei fatti, illogicità tecnica, difetto di istruttoria, omessa pronuncia, sviamento, violazione del contraddittorio e mancata considerazione dell'assenza di legittimo affidamento della proprietaria. Hanno contestato la metodologia della perizia comunale, sostenuto la possibilità di una demolizione parziale o accompagnata da opere di contenimento e chiesto una consulenza tecnica o verificazione. È stata inoltre contestata la dichiarazione di inammissibilità, per difetto di interesse, dei motivi aggiunti rivolti contro la quantificazione della sanzione pecuniaria di euro 879.000,00.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili le censure relative alla violazione del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze, perché già respinte in un giudizio di ottemperanza definito con sentenza non impugnata e quindi estranee al thema decidendum del giudizio di annullamento. È stata dichiarata nuova e pertanto inammissibile la censura relativa alla violazione del giudicato costituito dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato, comunque ritenuta infondata nel merito, poiché quella pronuncia imponeva al Comune di concludere il procedimento sanzionatorio, lasciando spazio anche alla fiscalizzazione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione comunale sull'impossibilità tecnica della riduzione in pristino. Tale impossibilità deve riguardare l'intero fabbricato e deve fondarsi su una valutazione tecnico-costruttiva, non su una ponderazione di interessi. La discrezionalità tecnica è sindacabile solo per irragionevolezza, travisamento, erroneità del metodo o della sua applicazione. Le indagini geofisiche tridimensionali e la perizia comunale avevano evidenziato rischi concreti e altamente probabili di dissesto e collasso, con possibile coinvolgimento delle proprietà sottostanti, delle opere di sostegno e degli operatori. Le critiche dei consulenti degli appellanti sono state ritenute generiche e non sostenute da indagini tecniche di segno contrario; la prospettazione di una demolizione parziale non era coerente con il ripristino integrale e non trovava fondamento nell'art. 38 d.P.R. 380/2001. È stata ritenuta legittima anche la mancata ammissione di CTU o verificazione, trattandosi di mezzi istruttori rimessi alla discrezionalità del giudice e non sostitutivi dell'onere probatorio delle parti. Le censure sul contraddittorio sono state respinte perché le indagini erano state previamente comunicate e la mancata partecipazione degli appellanti era stata una loro libera scelta; quelle sull'affidamento e sullo sviamento sono state ritenute non provate. Infine, è stata confermata l'inammissibilità dei motivi aggiunti contro la quantificazione della sanzione, poiché il vicino non aveva un interesse qualificato sulla posizione patrimoniale della destinataria della sanzione. Spese del grado compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 380/2001
«fiscalizzazione» dell'abuso edilizio e applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione
L'impossibilità di riduzione in pristino rilevante ai fini della sanzione alternativa deve essere tecnica e costruttiva, riferita all'intero fabbricato, motivata sulla base di accurate indagini scientifiche e fondata su rischi concreti e altamente probabili per la stabilità delle opere e per l'incolumità pubblica.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento di fiscalizzazione è adeguata quando espone analiticamente l'istruttoria tecnica svolta e le ragioni per cui la demolizione integrale risulta impraticabile.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione in appello delle domande e delle eccezioni non accolte o non esaminate, nei limiti in cui siano ritualmente riproposte.
art. 104 c.p.a.
Vieta la proposizione in appello di domande e censure nuove rispetto a quelle dedotte in primo grado.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 38 d.P.R. 380/2001, l'impossibilità di riduzione in pristino deve essere accertata con riguardo all'intero fabbricato e non può essere limitata alle sole parti fuori terra o ad altri segmenti dell'opera abusiva.
- L'impossibilità di demolizione rilevante per la fiscalizzazione dell'abuso è un'impossibilità tecnico-costruttiva, non una valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti; essa ricorre quando l'istruttoria evidenzi, con rilevante probabilità, rischi concreti per la stabilità del fabbricato, delle strutture circostanti o per l'incolumità pubblica.
- La valutazione sull'impossibilità tecnica della demolizione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per irragionevolezza, travisamento dei fatti, erroneità del metodo tecnico o erronea applicazione del metodo prescelto.
- La consulenza tecnica d'ufficio e la verificazione sono mezzi istruttori rimessi alla prudente discrezionalità del giudice e non possono essere utilizzati per supplire all'omesso assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte che contesta una valutazione tecnica amministrativa.
- Il proprietario confinante può contestare la legittimità della fiscalizzazione dell'abuso, ma non ha un interesse qualificato a impugnare la sola quantificazione della sanzione pecuniaria, che incide esclusivamente sulla sfera patrimoniale del destinatario della sanzione.
- In appello sono inammissibili le censure nuove e quelle dirette a rimettere in discussione statuizioni già definite in un precedente giudizio di ottemperanza mediante sentenza non impugnata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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