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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35238/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali (art. 420-ter e art. 178 lett. c) c.p.p.), sostenendo che il difensore aveva un legittimo impedimento per la prima udienza dibattimentale; l'impedimento sarebbe stato comunicato tramite PEC ma non sarebbe stato valutato dal giudice e non sarebbero pervenuti ulteriori avvisi delle udienze di rinvio. Si chiedeva la nullità della sentenza per mancata valutazione dell'impedimento.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che, benché la trasmissione tramite PEC fosse consentita dalla normativa emergenziale (d.l. 137/2020, art. 24, comma 4), la comunicazione dell'impedimento è risultata tardiva: l'istanza è stata inviata la mattina stessa dell'udienza (ore 8:56), mentre l'obbligo di 'pronta comunicazione' ex art. 420-ter c.p.p. va valutato rispetto al momento in cui il difensore ha avuto conoscenza dell'impedimento. Non essendo rispettata la tempestività, non sussiste la nullità invocata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma penale che disciplina il delitto per cui il ricorrente è stato condannato; nella sentenza impugnata è stata accertata la responsabilità in relazione a questa fattispecie.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola sui limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; applicata per valutare la correttezza formale del ricorso.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Disposizione sul legittimo impedimento del difensore e sull'obbligo di comunicazione: la Corte ha richiamato il comma 5 (obbligo di 'pronta comunicazione') e ha ritenuto che la comunicazione via PEC inviata la mattina dell'udienza non fosse tempestiva rispetto al momento in cui il difensore era venuto a conoscenza dell'impedimento.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle nullità processuali; invocata dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza in caso di mancata valutazione dell'impedimento.

  • art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137

    Norma emergenziale che ha consentito l'invio via PEC di istanze difensive senza l'onere aggiuntivo previsto in passato per trasmissioni via fax; la Corte ha precisato però che il mezzo telematico non esonera dall'obbligo di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127 del 2020

    Norma procedurale emergenziale richiamata in relazione alla trattazione con intervento delle parti e alle modalità di deposito delle conclusioni; citata nel contesto processuale del ricorso.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021

    Norma richiamata per la proroga della disciplina emergenziale relativa alla trattazione dei ricorsi; ha rilevanza temporale nella gestione del procedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna per spese e ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre il pagamento delle spese e dell'importo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La comunicazione del legittimo impedimento del difensore può essere trasmessa via PEC, se consentito dalla normativa, ma resta imprescindibile la 'pronta' tempestività: va fatta non appena il difensore viene a conoscenza dell'impedimento.
  • La tempestività della comunicazione si valuta rispetto al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impegno concorrente: invii dell'ultimo momento (la mattina stessa dell'udienza) possono essere considerati intempestivi e non idonei a far valere l'impedimento.
  • L'uso di mezzi telematici (PEC) semplifica la trasmissione ma non sostituisce la necessità di provarne la tempestiva messa a conoscenza del giudice; è buona prassi ottenere e conservare ricevute e, se possibile, conferme di avvenuta presa in carico.
  • In caso di contemporaneità di udienze in più fori, il difensore deve verificare immediatamente gli appuntamenti e comunicare l'impedimento appena ne ha certezza; il rinvio tardivo può esporre il cliente alla perdita della relativa eccezione e a conseguenze processuali.
  • La mancata tempestiva comunicazione può comportare non solo il rigetto della richiesta e l'irrigidimento della decisione impugnata, ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese e ammende) se il ricorso risulta manifestamente infondato.
  • Per minimizzare il rischio: inviare la richiesta di differimento con congruo anticipo, indicare chiaramente motivi e documentazione, nominare un sostituto se possibile, e monitorare la conferma di ricezione da parte della cancelleria.

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