Cassazione Penale, Sentenza n. 35238/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di norme processuali (art. 420-ter e art. 178 lett. c) c.p.p.), sostenendo che il difensore aveva un legittimo impedimento per la prima udienza dibattimentale; l'impedimento sarebbe stato comunicato tramite PEC ma non sarebbe stato valutato dal giudice e non sarebbero pervenuti ulteriori avvisi delle udienze di rinvio. Si chiedeva la nullità della sentenza per mancata valutazione dell'impedimento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che, benché la trasmissione tramite PEC fosse consentita dalla normativa emergenziale (d.l. 137/2020, art. 24, comma 4), la comunicazione dell'impedimento è risultata tardiva: l'istanza è stata inviata la mattina stessa dell'udienza (ore 8:56), mentre l'obbligo di 'pronta comunicazione' ex art. 420-ter c.p.p. va valutato rispetto al momento in cui il difensore ha avuto conoscenza dell'impedimento. Non essendo rispettata la tempestività, non sussiste la nullità invocata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 494 cod. pen.
Norma penale che disciplina il delitto per cui il ricorrente è stato condannato; nella sentenza impugnata è stata accertata la responsabilità in relazione a questa fattispecie.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola sui limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; applicata per valutare la correttezza formale del ricorso.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Disposizione sul legittimo impedimento del difensore e sull'obbligo di comunicazione: la Corte ha richiamato il comma 5 (obbligo di 'pronta comunicazione') e ha ritenuto che la comunicazione via PEC inviata la mattina dell'udienza non fosse tempestiva rispetto al momento in cui il difensore era venuto a conoscenza dell'impedimento.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle nullità processuali; invocata dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza in caso di mancata valutazione dell'impedimento.
art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Norma emergenziale che ha consentito l'invio via PEC di istanze difensive senza l'onere aggiuntivo previsto in passato per trasmissioni via fax; la Corte ha precisato però che il mezzo telematico non esonera dall'obbligo di tempestiva comunicazione dell'impedimento.
art. 23, comma 8, d.l. 127 del 2020
Norma procedurale emergenziale richiamata in relazione alla trattazione con intervento delle parti e alle modalità di deposito delle conclusioni; citata nel contesto processuale del ricorso.
art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021
Norma richiamata per la proroga della disciplina emergenziale relativa alla trattazione dei ricorsi; ha rilevanza temporale nella gestione del procedimento.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna per spese e ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre il pagamento delle spese e dell'importo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La comunicazione del legittimo impedimento del difensore può essere trasmessa via PEC, se consentito dalla normativa, ma resta imprescindibile la 'pronta' tempestività: va fatta non appena il difensore viene a conoscenza dell'impedimento.
- La tempestività della comunicazione si valuta rispetto al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impegno concorrente: invii dell'ultimo momento (la mattina stessa dell'udienza) possono essere considerati intempestivi e non idonei a far valere l'impedimento.
- L'uso di mezzi telematici (PEC) semplifica la trasmissione ma non sostituisce la necessità di provarne la tempestiva messa a conoscenza del giudice; è buona prassi ottenere e conservare ricevute e, se possibile, conferme di avvenuta presa in carico.
- In caso di contemporaneità di udienze in più fori, il difensore deve verificare immediatamente gli appuntamenti e comunicare l'impedimento appena ne ha certezza; il rinvio tardivo può esporre il cliente alla perdita della relativa eccezione e a conseguenze processuali.
- La mancata tempestiva comunicazione può comportare non solo il rigetto della richiesta e l'irrigidimento della decisione impugnata, ma anche sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese e ammende) se il ricorso risulta manifestamente infondato.
- Per minimizzare il rischio: inviare la richiesta di differimento con congruo anticipo, indicare chiaramente motivi e documentazione, nominare un sostituto se possibile, e monitorare la conferma di ricezione da parte della cancelleria.
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