Cassazione Civile, Ordinanza n. 36916/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La parte attrice aveva promosso davanti al Tribunale di Verona un giudizio per ottenere la condanna al rilascio di un'abitazione di sua proprietà, occupata senza titolo dai convenuti, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva sospeso il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale un separato procedimento pendente davanti allo stesso tribunale, instaurato da uno dei convenuti per l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c. La ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza deducendo violazione dell'art. 295 c.p.c. e abnormità funzionale: ha sostenuto che mancava la necessaria identità delle parti tra i due giudizi, perché nel procedimento sull'assegnazione della casa familiare non partecipavano tutti i convenuti del giudizio di rilascio; inoltre, ha sostenuto che la previa decisione sull'assegnazione non era indispensabile per decidere la domanda di rilascio e che, comunque, essendo entrambi i procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, non doveva disporsi la sospensione ma, eventualmente, valutarsi la riunione dei procedimenti ex art. 274 c.p.c. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. I resistenti non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto illegittima la sospensione ex art. 295 c.p.c. disposta dal Tribunale, perché i due procedimenti erano pendenti davanti al medesimo tribunale e, in tale ipotesi, non va sospeso il giudizio pretesamente pregiudicato ma va verificata l'eventuale riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c.; ha quindi cassato il provvedimento impugnato, disposto la prosecuzione del giudizio e fissato il termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Tribunale di Verona. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria per pregiudizialità non è applicabile quando i due giudizi pendono davanti al medesimo ufficio giudiziario; in tal caso occorre valutare la riunione dei processi.
art. 42 c.p.c.
È il rimedio utilizzato per il regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione impugnato.
art. 337-bis c.c.
Norma posta a fondamento del separato procedimento volto all'assegnazione della casa familiare.
art. 274 c.p.c.
Quando vi è connessione o pregiudizialità tra cause pendenti davanti allo stesso giudice, deve essere valutata la loro riunione.
art. 49, comma 2, c.p.c.
La Corte dispone che il tribunale provveda ai sensi dell'art. 274 c.p.c. dopo la caducazione dell'ordinanza di sospensione.
Massime di principio
- Quando due giudizi tra loro connessi o in rapporto di pregiudizialità pendono dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, non è legittima la sospensione del processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c.; il giudice deve invece valutare la riunione dei procedimenti secondo l'art. 274 c.p.c.
- La sospensione necessaria per pregiudizialità presuppone che la decisione del giudizio pregiudicante sia indispensabile per la definizione dell'altro processo e che ricorrano i relativi presupposti, non potendo essere usata per supplire a scelte organizzative interne allo stesso tribunale.
- Tra sezioni diverse dello stesso tribunale non si configura una questione di competenza idonea a giustificare la sospensione necessaria; la soluzione corretta è la gestione unitaria dei procedimenti mediante riunione, ove ne ricorrano i presupposti.
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