Cassazione Penale, Sentenza n. 28020/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze sostenendo la manifesta illogicità, la carenza e la contraddittorietà della motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; lamentava inoltre che il giudice del merito non aveva esercitato né motivato l'eventuale esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 62-bis cod. pen. (applicazione delle attenuanti), così violando il dovere di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, pur sussistendo la doglianza relativa alla mancata risposta della Corte territoriale su uno dei motivi di appello, l'eventuale accoglimento non avrebbe potuto produrre un esito favorevole in sede di rinvio, per cui il motivo era inammissibile secondo la giurisprudenza richiamata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990
La Corte d'appello ha confermato la responsabilità penale del Colucci per il reato previsto da questa norma (illecita detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti), e la Cassazione ha preso atto della conferma di condanna sul capo A).
Codice penale, art. 62-bis
Si tratta di una norma che riguarda l'applicazione delle circostanze attenuanti in via equitativa o dell'adeguamento della pena; il giudice del merito ha poteri discrezionali nella valutazione, ma è tenuto a motivare l'esercizio o il non esercizio di tale potere. Nel caso concreto il ricorrente denunciava omissione di motivazione su questo punto.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna per spese processuali e la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Sez. III, 18 novembre 2019, n. 46588
Corte di cassazione, Sezione III, 18 novembre 2019, n. 46588
Principio secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso che deduca la mancata risposta di un motivo d'appello quando l'eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe produrre un esito favorevole nel giudizio di rinvio; principio richiamato per dichiarare il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La mancata motivazione del giudice di merito su una specifica deduzione (es. circostanze attenuanti) può essere censurata, ma in Cassazione la censura è inammissibile se l'accoglimento non potrebbe cambiare l'esito del processo in sede di rinvio.
- L'art. 62-bis cod. pen. conferisce al giudice un potere discrezionale: se si esercita o si rinuncia a tale potere il giudice deve comunque motivare la scelta, ma la sua omissione è rilevante solo se emerge un'effettiva incidenza sull'esito della pena.
- Nei ricorsi per cassazione è cruciale dimostrare non solo la violazione di motivazione, ma anche la rilevanza pratica di tale violazione rispetto al giudizio di merito (id est che avrebbe potuto determinare un risultato favorevole).
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e irrogare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando il ricorso non supera i requisiti di ammissibilità o è manifestamente privo di utilità processuale.
- Per preservare l'efficacia del gravame, i difensori devono articolare con precisione nel giudizio d'appello le doglianze che si intendono poi portare in cassazione, e indicare perché l'omissione motivazionale sia suscettibile di modificare il giudizio sul punto sostanziale della pena.
- La richiamata giurisprudenza mostra che la Cassazione non sostituisce il giudice del merito; la funzione di controllo richiede che le doglianze siano idonee a produrre un positivo risultato di rinvio per essere dichiarate ammissibili.
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