Cassazione Penale, Ordinanza n. 12233/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Nel giudizio di esecuzione, il condannato aveva chiesto l'annullamento della statuizione contenuta nella sentenza di merito che disponeva la restituzione all'Erario di una somma sottoposta a sequestro. Sosteneva che la somma dovesse essergli restituita, perché il debito era stato pagato, e comunque che il soggetto beneficiario non potesse essere lo Stato, ma semmai l'istituto bancario che aveva erogato un finanziamento agevolato sulla base di una rappresentazione ritenuta falsa. Il Tribunale, decidendo de plano, aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo non consentita in executivis la rivalutazione del merito. Con il ricorso per cassazione il condannato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione avverso tale declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha riqualificato il ricorso come opposizione. Ha osservato che la richiesta riguardava la restituzione di cose sequestrate, materia assoggettata al rito speciale dell'art. 667, comma 4, c.p.p.; pertanto, anche se il giudice dell'esecuzione aveva pronunciato un'inammissibilità de plano, il rimedio corretto era l'opposizione davanti allo stesso giudice, non il ricorso per cassazione. In applicazione dei principi di conservazione degli atti e di favor impugnationis, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al giudice competente per la decisione sull'opposizione.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
Disciplina il rito ordinario in sede esecutiva, applicabile in via generale e residuale alle questioni non espressamente assoggettate a un rito diverso.
art. 667, comma 4, c.p.p.
Prevede per alcune materie esecutive un rito speciale con provvedimento de plano impugnabile mediante opposizione davanti allo stesso giudice.
art. 676 c.p.p.
Richiama il rito speciale dell'art. 667 c.p.p. per le decisioni in materia di restituzione delle cose sequestrate e altre ipotesi previste.
art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
È menzionato tra le ipotesi per le quali il rito speciale in executivis opera anche per la riduzione della pena.
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando la materia rientra tra quelle per le quali la legge prevede il rito speciale, il provvedimento emesso de plano deve essere impugnato con opposizione davanti allo stesso giudice, anche se sia stato dichiarato inammissibile.
- La qualificazione del rimedio impugnatorio dipende dalla materia trattata e non dalla sola forma adottata dal giudice dell'esecuzione; la declaratoria di inammissibilità non trasforma il rimedio in ricorso per cassazione se la questione appartiene al rito speciale.
- Il principio di conservazione degli atti processuali e il favor impugnationis impongono di riqualificare l'atto erroneamente proposto come ricorso per cassazione nel rimedio corretto, quando ciò sia compatibile con la struttura del procedimento.
- La richiesta di restituzione di cose sequestrate in executivis rientra nel catalogo delle competenze soggette al rito speciale dell'art. 667, comma 4, c.p.p.
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