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Sentenza

Sentenza n. 11513/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali ai seguenti atti: 1) prova scritta della sessione mattutina del 31.10.2025 contenuta nella busta n. 2, con particolare riferimento al testo delle domande formulate ai nn. 6 (punti -0,1 / 0,4) e 50 (punti -0,1 / 0,4); 2) graduatoria finale ed elenco dei vincitori pubblicata in data 27.11.2025 relativa alla “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali” indetta dall’Agenzia delle Entrate con il bando n. 290773/2025 dell’11.07.2025;

Giustizia amministrativa202515170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prova scritta, con specifico riferimento ai quesiti n. 6 e n. 50, e graduatoria finale della selezione per 2.700 funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, candidato per i posti disponibili in Regione Puglia e risultato idoneo con 25,1/30, ha impugnato la prova scritta e la graduatoria finale deducendo eccesso di potere per manifesta ingiustizia e discriminazione, violazione di legge e degli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost., nonché dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Ha contestato la formulazione del quesito n. 6, relativo al regime contabile naturale delle società di capitali con ricavi non superiori a 500.000 euro, sostenendo che l'indicazione dei ricavi fosse fuorviante e rendesse plausibile la risposta relativa alla contabilità semplificata. Ha inoltre contestato il quesito n. 50, concernente i soggetti legittimati a impugnare le deliberazioni assembleari invalide, sostenendo che il riferimento generico all'invalidità comprendesse anche le ipotesi di nullità e rendesse astrattamente corretta la risposta secondo cui la deliberazione può essere impugnata da tutti i condomini. Le amministrazioni hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, assumendo che la graduatoria riguardasse soltanto la Regione Puglia, e hanno chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile l'art. 13, comma 3, c.p.a. La procedura era stata infatti bandita con un unico atto nazionale, prevedeva una prova unica svolta con questionari e griglie comuni e contemplava la possibile formazione di una graduatoria unica nazionale, con effetti diretti e comuni sull'intero territorio nazionale. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Quanto al quesito n. 6, il Collegio ha rilevato che per le società di capitali il regime naturale è quello della contabilità ordinaria, indipendentemente dall'entità dei ricavi; pertanto la risposta indicata dalla Commissione era l'unica corretta. La presenza dell'importo dei ricavi non rendeva il quesito ambiguo, ma costituiva un elemento distrattore volto a verificare la capacità del candidato di individuare il dato giuridicamente rilevante. Quanto al quesito n. 50, il TAR ha ritenuto che il riferimento fosse chiaramente riconducibile all'art. 1137 c.c. e alla disciplina dell'impugnazione delle deliberazioni condominiali annullabili, per le quali sono legittimati i condomini assenti o dissenzienti. Il richiamo alla possibile nullità delle deliberazioni costituiva un'elaborazione ulteriore rispetto al tenore del quesito e non rendeva corretta la risposta "da tutti i condomini"; inoltre, in caso di nullità, la legittimazione spetta a chiunque vi abbia interesse, non indistintamente a tutti i condomini. Il giudice ha quindi escluso la violazione dei principi di chiarezza, trasparenza e par condicio, confermando la legittimità della prova e della graduatoria. Le spese sono state compensate per la natura e la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto

    La competenza territoriale del TAR Lazio sussiste per una procedura concorsuale accentrata, adottata da un soggetto pubblico ultraregionale e destinata a produrre effetti comuni sull'intero territorio nazionale.

  • art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001

    Costituisce la base normativa per lo svolgimento della selezione mediante un'unica prova scritta.

  • art. 1137 c.c.

    La disciplina richiamata dal quesito n. 50 individua, per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari annullabili, i condomini assenti o dissenzienti; il quesito è stato ritenuto univocamente riferibile a tale disciplina.

  • art. 5 d.P.R. 487/1994

    È richiamato dal bando ai fini della considerazione dei titoli di preferenza nella possibile graduatoria unica nazionale.

Massime di principio

  • Nelle prove selettive a risposta multipla, il quesito è legittimo quando tra le opzioni proposte vi sia un'unica risposta chiaramente corretta, anche se le altre opzioni costituiscono fattori distrattori prossimi alla risposta esatta.
  • La pubblica amministrazione può inserire nei quiz elementi non decisivi o risposte plausibili ma errate, purché la soluzione corretta resti univocamente individuabile; l'errore del candidato nella scelta del distrattore attiene alla sua preparazione e non determina, di per sé, l'illegittimità del quesito.
  • La valutazione della chiarezza e univocità di un quesito a risposta multipla deve compiersi considerando il tenore complessivo della domanda, la disciplina giuridica alla quale essa si riferisce, il contesto della prova e il profilo professionale oggetto di selezione, senza attribuire rilievo a elaborazioni ulteriori non evocate dal testo del quesito.
  • Per una procedura concorsuale bandita e gestita unitariamente a livello nazionale, con prova comune e possibilità di graduatoria unica nazionale, la competenza territoriale appartiene al TAR Lazio ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., anche se il candidato ha concorso per posti riferiti a una sola regione.
  • Il riferimento generico all'invalidità delle deliberazioni assembleari, nel contesto di un quesito riconducibile alla disciplina dell'art. 1137 c.c., non rende ambigua la domanda quando una sola delle risposte corrisponde alla regola sull'impugnazione delle deliberazioni annullabili.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

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