Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27956/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che li aveva condannati per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta per distrazione e cause correlate). Cipriani deduceva erronea qualificazione del capo A (bancarotta fraudolenta documentale), sostenendo che la documentazione trovata non provava un occultamento doloso ma solo negligenza e che il comportamento era compatibile con bancarotta semplice estinta per prescrizione; contestava inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento per continuazione. Gramigni articolava censure sulla prova relativa alla bancarotta documentale (mancanza del dolo specifico), richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice e conseguente estinzione per prescrizione, contestava la responsabilità relativa al capo B (causazione del fallimento con operazioni dolose) sostenendo che non aveva effettiva gestione della società, e denunciava l'indicazione carente della circostanza aggravante della pluralità dei fatti nel capo di imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Cipriani, la Cassazione ha ritenuto infondate le censure: il giudice di appello non ha travisato la prova rilevando che parte della documentazione era custodita nel garage nella disponibilità dell'imputato e che l'assenza di collaborazione scritta durante la perquisizione consentiva inferenze logiche sul dolo; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della gravità delle condotte e della personalità negativa emergente dagli atti. Quanto a Gramigni, la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui ella era consapevole della situazione societaria, partecipava allo schema fraudolento assumendo cariche anche in società sostitutive e autorizzava i versamenti a favore di Multiservice; le censure relative alla riqualificazione e alla prescrizione sono state ritenute manifestamente infondate. Inoltre la Cassazione ha specificato che la mancata indicazione esplicita della circostanza aggravante della pluralità dei fatti non integra vizio, perché la pluralità dei reati è descritta nella contestazione. A seguito dell'inammissibilità i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199

    riferimento procedurale alla possibilità di richiesta di discussione orale in Cassazione; la Corte registra la tempestività della richiesta

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limita l'esame dei motivi nel ricorso per cassazione ai termini procedurali e quantitativi previsti; utilizzata per definire i limiti formali dei ricorsi

  • Legge fallimentare, art. 219, secondo comma

    art. 219, secondo comma, I. fall.

    riguarda la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta; la Corte interpreta che la descrizione di più fatti nel capo di imputazione implicitamente contenga la fattispecie aggravante, rendendo sufficiente l'adeguata difesa

  • Codice di procedura penale, art. 522

    invocato in relazione all'adeguatezza dell'imputazione; la Corte richiama giurisprudenza che esclude invalidità quando la fattispecie aggravante è implicitamente ricomprsa nella descrizione materiale dei fatti

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito: in caso di contestazione della valutazione probatoria il sindacato è limitato al vizio di travisamento della prova inteso come 'fotografia' incontestabile del dato probatorio, non come rinnovata valutazione delle prove.
  • La presenza di documenti o chiavi rinvenuti nella disponibilità di un imputato, se collegata alla mancata consegna al curatore o alla contabilità mancante, può legittimare inferenze sul dolo documentale; la motivazione del giudice di merito su tali nessi è decisiva e difficilmente ribaltabile in Cassazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato sulla base della gravità delle condotte e della personalità dell'imputato; il giudice non è tenuto ad esaminare ogni elemento favorevole se ritiene decisivi altri elementi rilevanti.
  • La mancata indicazione espressa di una circostanza aggravante che si esaurisce nella descrizione materiale (es. pluralità dei fatti) non costituisce, di per sé, vizio di imputazione quando la descrizione dei fatti consente di conoscere l'accusa e di esercitare la difesa.
  • Le richieste di riqualificazione del reato in bancarotta semplice e le doglianze sulla prescrizione richiedono che la difesa dimostri un concreto errore di valutazione o una carenza probatoria evidente; altrimenti sono ritenute manifestamente infondate in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.