R.R. Puglia 5/2016
Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse Agrario, Forestale e Zootecnico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione Puglia disciplina attuazione e funzionamento della legge regionale n. 39/2013 sulla tutela delle risorse genetiche autoctone minacciate di erosione o estinzione. Definisce programma di intervento triennale, iscrizione al Registro regionale, commissione tecnico-scientifica e prime regole operative. È vigente dal 8 aprile 2016, senza termini di cessazione indicati nel testo.
Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone agricole, forestali e zootecniche della Puglia
Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, gli strumenti attuativi della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 in materia di biodiversità agricola, forestale e zootecnica. L’obiettivo è favorire la tutela delle risorse genetiche autoctone minacciate di erosione genetica o a rischio di estinzione, organizzando programmi di intervento, iscrizione al Registro regionale e funzionamento degli organi tecnici.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda le risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico definite dalla legge regionale n. 39/2013. Il regolamento specifica in particolare:
- le finalità e gli obiettivi dei programmi di intervento;
- le modalità di iscrizione al Registro regionale;
- composizione e compiti della কমিশsione tecnico-scientifica;
- criteri di adesione alla rete di tutela;
- funzionamento della Banca regionale del materiale genetico;
- circolazione del materiale genetico;
- iscrizione nell’elenco regionale dei custodi e requisiti per l’attribuzione e il mantenimento della denominazione;
- concessione e uso del contrassegno.
Programma di intervento
La Giunta regionale deve approvare un programma di intervento entro 60 giorni dalla data di approvazione del regolamento. Il programma:
- definisce le attività previste dalla legge regionale n. 39/2013;
- individua le risorse finanziarie necessarie;
- si colloca nel quadro della disciplina finanziaria regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio e dei vincoli di spesa pubblica.
Il programma è aggiornato con cadenza triennale.
Registro regionale delle risorse genetiche autoctone
La Regione Puglia, tramite il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, tiene il Registro regionale delle risorse genetiche autoctone, assicurando:
- conformità a criteri che garantiscano omogeneità e confrontabilità con strumenti analoghi nazionali e internazionali;
- pubblicazione sul portale istituzionale;
- aggiornamento periodico.
La proposta di iscrizione può essere presentata da:
- enti scientifici;
- enti pubblici;
- organismi, organizzazioni e associazioni;
- singoli cittadini;
- altri soggetti interessati;
- i soggetti indicati dall’art. 6, comma 2, della legge;
- la stessa Regione Puglia.
La domanda di iscrizione può riguardare una singola risorsa genetica oppure più risorse. Deve essere corredata da:
- documentazione storico-tecnico-scientifica;
- scheda dei descrittori;
- indicazione della zona di coltivazione tradizionale e della comprovata coltivazione o allevamento con continuità.
L’iscrizione richiede il parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica, con particolare attenzione a:
- rischio di erosione genetica;
- localizzazione nell’areale tipico;
- originalità genetica;
- effettiva possibilità di recupero delle razze.
La Regione comunica l’esito al proponente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda; in caso di diniego, deve indicarne le motivazioni. Ai fini dell’iscrizione, un campione di materiale di riproduzione o propagazione deve essere messo a disposizione dal proponente oppure acquisito tramite la Banca regionale, nel rispetto della normativa fitosanitaria vigente.
Commissione tecnico-scientifica per la biodiversità
È istituita presso la Regione Puglia la Commissione tecnico-scientifica per la biodiversità, costituita con deliberazione della Giunta regionale. La durata dell’incarico è di tre anni; i componenti sono rinnovabili fino a due volte.
La Commissione è composta da:
- Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, o suo delegato, con funzione di presidente;
- un dirigente della Sezione Agricoltura;
- tre esperti del mondo scientifico e accademico regionale competenti in risorse genetiche animali;
- quattro esperti del mondo scientifico e accademico regionale competenti in risorse genetiche vegetali di interesse agrario e forestale, di cui almeno uno esperto di stato fitosanitario delle piante e uno esperto di conservazione del materiale vegetale;
- un esperto di agrobiodiversità;
- un esperto di conservazione delle risorse naturali.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Dipartimento designato dal Direttore.
Funzionamento della Commissione
La Commissione è validamente convocata se è presente la maggioranza dei componenti. Può essere convocata in forma ridotta per la sola parte di competenza relativa alle risorse genetiche vegetali oppure a quelle animali. I pareri sono resi a maggioranza dei presenti.
I componenti che non partecipano a tre riunioni consecutive senza valida motivazione decadono dall’incarico. Ai componenti spetta il rimborso delle spese sostenute, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento è stato emanato l’8 aprile 2016 ed è vigente per la Regione Puglia. Nel testo fornito non risultano termini finali di efficacia né disposizioni di cessazione espressa, ma le previsioni operative immediate riguardano soprattutto l’approvazione del programma di intervento entro 60 giorni e il successivo aggiornamento triennale.
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