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Regolamento

R.R. Puglia 2/2016

Linee Guida sull’attività libero – professionale intramuraria del personale dipendente della Dirigenza Medica, Veterinaria e del Ruolo Sanitario delle Aziende del S.S.R.

Normativa regionaleR.R. Puglia 2/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Regione Puglia disciplina l’ALPI del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSR, definendone principi, forme di svolgimento, categorie abilitate e regole per il passaggio all’extramoenia. Impone prevalenza dell’attività istituzionale, controlli trimestrali e obblighi organizzativi per il rientro dell’attività negli spazi aziendali, nel quadro della normativa statale vigente e dei termini previsti dalla l. n. 189/2012.

Linee guida regionali pugliesi sull’attività libero-professionale intramuraria (ALPI)

Linee guida regionali pugliesi sull’attività libero-professionale intramuraria

Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria (ALPI) da parte del personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle aziende ed enti del SSR, nonché di alcune ulteriori professionalità coinvolte nell’assistenza. L’obiettivo è garantire equilibrio tra attività istituzionale e attività a pagamento, nel rispetto della normativa statale e dei vincoli organizzativi e di controllo.

Principi generali e finalità

L’ALPI è ammessa solo se compatibile con la priorità dell’attività istituzionale e con i livelli essenziali di assistenza. Il regolamento ribadisce che:

  • l’attività libero-professionale non deve essere concorrenziale rispetto al SSR;
  • deve essere assicurata la prevalenza dell’attività istituzionale sia in termini di orario sia di volume di prestazioni;
  • i trattamenti devono essere improntati a imparzialità verso tutti i pazienti, sia in regime istituzionale sia libero-professionale;
  • l’organizzazione deve garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali con livelli tecnologici e organizzativi adeguati.

Soggetti che possono svolgere l’ALPI

L’attività è svolta dai dirigenti del SSR e dal personale universitario conferito all’assistenza. Sono ricompresi, per le rispettive competenze, medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. È inoltre prevista, ai soli fini dell’incentivazione economica e purché l’attività sia svolta fuori dall’orario di servizio, la partecipazione del restante personale sanitario dell’équipe e del personale che collabori concretamente e specificamente all’attività.

Per i medici convenzionati interni si rinvia alla convenzione nazionale vigente. L’attività può essere svolta anche dal medico in formazione specialistica, purché all’interno della struttura assistenziale in cui si effettua la prestazione, in équipe e con la presenza di un tutor; le aziende sanitarie devono disciplinarne specificamente le modalità.

Forme e modalità di esercizio

L’ALPI si svolge fuori dall’orario di servizio e può assumere diverse forme, tra cui:

  • prestazioni rese su libera scelta dell’assistito, con oneri a suo carico o di assicurazioni/fondi integrativi;
  • prestazioni richieste da singoli o da terzi esterni;
  • attività resa in strutture di altre aziende del SSN o in strutture sanitarie private non accreditate, previa convenzione;
  • consulenze e consulti attivati dall’azienda;
  • partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi anche per ridurre i tempi di attesa;
  • attività in forma individuale o in équipe;
  • attività ambulatoriale, comprese diagnostica strumentale e di laboratorio, anche in day-service;
  • attività in ricovero ordinario, day hospital e day surgery;
  • attività in strutture ospedaliere e territoriali;
  • attività in idonee strutture private non accreditate né contrattualizzate;
  • attività in studi privati secondo la normativa vigente e secondo il regolamento regionale n. 23/2013.

Per alcune discipline con limitata possibilità di esercizio della libera professione, possono essere considerate ALPI anche prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea per integrare l’attività istituzionale e ridurre le liste di attesa, nonché prestazioni aggiuntive richieste dall’azienda nei limiti di spesa vigenti. È inoltre ricompresa l’attività svolta come specialista in medicina del lavoro o medico competente, salvo i casi di incompatibilità previsti dal d.lgs. n. 81/2008.

Attività in studi privati e rientro in azienda

Il regolamento richiama il programma sperimentale regionale per l’esercizio dell’ALPI ambulatoriale presso studi privati. Resta fermo l’obbligo del direttore generale di predisporre spazi e organizzazione idonei, nel rispetto anche della privacy, per consentire il rientro dell’ALPI in azienda entro il termine massimo previsto dalla legge statale richiamata.

Regime di esclusività e opzione per l’extramoenia

Il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere il passaggio al rapporto non esclusivo (extramoenia) entro il 30 novembre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. L’opzione per il regime esclusivo non ammette frazionamenti e vale complessivamente per prestazioni ambulatoriali, di ricovero, di consulenza e consulto. La revoca dell’opzione per l’extramoenia segue lo stesso termine del 30 novembre con effetto dal 1° gennaio successivo.

Controlli, verifica dei tempi di attesa e organi paritetici

L’Organismo paritetico previsto dal regolamento svolge verifiche periodiche e trimestrali sulla congruità tra attività istituzionale e attività intramuraria. Se emerge il superamento dei limiti regionali di tempo massimo di attesa, il direttore generale deve adottare i provvedimenti necessari per ripristinare tempi similari per le medesime prestazioni rese in regime istituzionale.

Il regolamento valorizza inoltre il monitoraggio dell’ALPI per evitare conflitti di interesse, concorrenza sleale e squilibri rispetto all’attività istituzionale, in coerenza con gli indirizzi statali e con la presenza di organismi paritetici con sindacati e organizzazioni degli utenti.

Responsabilità del direttore generale e conseguenze dell’inadempimento

Il mancato controllo del rispetto di vincoli, modalità e procedure costituisce grave inadempienza del direttore generale. La disciplina richiama le conseguenze previste dalla normativa statale, compresa la valutazione negativa ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dalla legge n. 189/2012, nonché i poteri sostitutivi regionali e le ulteriori sanzioni previste dalla legislazione richiamata.

Quadro normativo di riferimento

Il regolamento si inserisce nel sistema delineato dalla normativa statale sull’ALPI, richiamando in particolare il d.lgs. n. 502/1992, il d.m. 31 luglio 1997, il d.lgs. n. 368/1999, la legge n. 120/2007, il d.l. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012, i contratti collettivi della dirigenza sanitaria e gli atti regionali precedenti in materia. La disciplina ha efficacia nel solo territorio della Regione Puglia.

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