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Regolamento

R.R. Puglia 3/2016

Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n.9 “Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese Boschive”

Normativa regionaleR.R. Puglia 3/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Puglia 3 marzo 2016, n. 3 aggiorna la disciplina dell’Albo regionale delle imprese boschive. Precisa i lavori soggetti a iscrizione obbligatoria, semplifica il requisito di iscrizione per lavori forestali non finanziati con fondi pubblici, amplia i soggetti legittimati a chiedere l’iscrizione e modifica alcune indicazioni documentali. È una norma di coordinamento, senza limiti temporali espressi, ancora rilevante per la disciplina dell’Albo.

Modifiche all’Albo regionale delle imprese boschive della Puglia

Modifiche all’Albo regionale delle imprese boschive

Il regolamento regionale Puglia 3 marzo 2016, n. 3 interviene sul regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9, che disciplina l’istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive. Le modifiche riguardano l’ambito delle attività soggette a iscrizione, i requisiti per l’iscrizione e alcuni profili procedurali e documentali.

Ambito di applicazione dell’iscrizione all’Albo

La disciplina precisata dal regolamento stabilisce che l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per:

  • l’esecuzione di lavori selvicolturali;
  • i lavori di sistemazione idraulico-forestali;
  • le opere di imboschimento e rimboschimento;
  • le operazioni di taglio boschivo quando le superfici boscate siano superiori a 1 ettaro.

Iscrizione in relazione ai lavori affidati

Viene chiarito che il riferimento economico e operativo riguarda i lavori oggetto di ciascun affidamento. Inoltre, per le utilizzazioni boschive e per altri lavori selvicolturali non collegati a finanziamenti pubblici, è ritenuta sufficiente l’iscrizione a una qualsiasi delle classi previste, perché l’importo dei lavori non è facilmente definibile né desumibile dall’autorizzazione al taglio.

Soggetti che possono richiedere l’iscrizione

L’iscrizione all’Albo delle imprese boschive può essere richiesta da imprese regolarmente costituite e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.) nelle attività economiche dell’agricoltura e della silvicoltura.

Dati e requisiti documentali

Tra le informazioni richieste nella domanda viene precisato che devono essere indicati:

  • la ragione sociale dell’impresa;
  • la sede legale;
  • il recapito telefonico;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Viene inoltre eliminato, in un punto della disciplina, il riferimento ai lavori “meccanici”.

Effetti e attualità della disciplina

Il regolamento ha natura modificativa e si applica nel territorio della Regione Puglia. Non contiene una durata limitata o una disciplina transitoria specifica; integra e coordina la normativa regionale sull’Albo delle imprese boschive, ancora utile per la gestione delle iscrizioni e degli affidamenti nel settore forestale.

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