Cassazione Civile, Sentenza n. 33219/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Calabria che aveva annullato l'avviso di pagamento emesso dal Consorzio nei confronti di Francesco Tenuta per il contributo consortile previsto dall'art. 23, comma 1, lett. a) della L.R. Calabria n.11/2003. La CTR aveva ritenuto che non fosse provato: 1) che i terreni del Tenuta ricadessero nel perimetro di contribuenza dell'Ente; 2) che fosse stata approvata la delibera con il piano annuale di riparto delle spese ai sensi del comma 2 dell'art.23, requisito necessario per pretese contributive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (sent. n.188/2018) che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.23, comma 1, lett. a) della L.R. n.11/2003 nella parte in cui consentiva la riscossione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario", affermando che il contributo consortile per le spese afferenti i fini istituzionali è dovuto solo se dall'attività del Consorzio deriva un vantaggio diretto e concreto per l'immobile. Nel caso di specie il Consorzio non ha mai provato l'esistenza di un beneficio per i fondi del Tenuta e si è anzi mantenuto su una tesi ormai incompatibile con la declaratoria di incostituzionalità; pertanto il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Legge regionale Calabria n.11/2003
Art.23 comma 1 lett. a: "per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario"; Art.23 comma 2: "L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese... allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato"
La normativa originaria prevedeva una quota (lett. a) applicabile "indipendentemente dal beneficio", ma la Corte costituzionale ha ritenuto tale previsione incompatibile con i principi costituzionali: dopo la pronuncia costituzionale la debenza del contributo non può prescindere dall'esistenza di un beneficio concreto per l'immobile.
Art.17 e art.24 L.R. Calabria n.11/2003
Art.17: iscrizione nel perimetro di contribuenza e trascrizione; Art.24: piani di classifica che individuano benefici e indici di contribuenza
L'inclusione nel perimetro di contribuenza e i piani di classifica servono a individuare i benefici e gli indici di contribuzione; tuttavia, dopo la declaratoria costituzionale, l'iscrizione nel perimetro da sola non giustifica la pretesa contributiva se non è dimostrato un beneficio concreto.
Sentenza Corte Costituzionale n.188/2018
Ha dichiarato l'illegittimità dell'art.23, comma 1, lett. a) L.R. n.11/2003 nella parte in cui prevedeva la corresponsione del contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario"
La Corte ha affermato che il contributo consortile ha natura tributaria e deve essere ancorato alla capacità contributiva fondata sul beneficio derivante all'immobile; la declaratoria ha efficacia sostitutiva, retroattiva e generalizzata, salvo eventuali situazioni esaurite.
Legge regionale Calabria n.13/2017
Novellazione dell'art.23 L.R. n.11/2003 rilevando che i proprietari sono obbligati al pagamento del contributo se "traggono un beneficio" consistente nella conservazione o incremento del valore degli immobili
La modifica ha riscritto la disciplina in chiave conforme alla pronuncia costituzionale per il periodo successivo, richiedendo esplicitamente la presenza del beneficio come presupposto del contributo.
Art.119 e art.136 Cost.
Riferimenti costituzionali richiamati nella decisione (art.119 come parametro di giudizio e art.136 sulla efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale)
Il controllo di legittimità costituzionale vincola l'applicazione delle norme regionali: le norme dichiarate incostituzionali cessano di avere efficacia dalla pubblicazione della sentenza e la declaratoria ha effetti retroattivi, salvo situazioni esaurite.
Decreto del Presidente della Giunta Regione Calabria n.27/2010 e Delibera consortile n.119/2010
Norme e atti citati dal ricorrente come base regolamentare per l'applicazione delle tariffe provvisorie; nel caso concreto tali atti non sono risultati decisivi né idonei a supplire alla mancanza della prova del beneficio per i fondi intimati.
D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater
Norma procedurale richiamata dalla Corte per disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il contributo consortile per fini istituzionali può essere richiesto solo se è dimostrabile un beneficio diretto, concreto e attuale derivante all'immobile dall'attività o dalle opere del Consorzio; l'iscrizione nel comprensorio o la semplice appartenenza al perimetro non è sufficiente di per sé, dopo la sentenza costituzionale n.188/2018.
- L'onere della prova circa l'esistenza del beneficio grava sul Consorzio: in giudizio il Consorzio deve documentare in modo specifico come le opere o l'attività consortile abbiano favorito il singolo fondo.
- Per richiedere contributi è necessario rispettare i presupposti procedurali previsti dalla legge regionale: in particolare deve essere approvato il piano annuale di riparto delle spese allegato al bilancio di previsione (art.23 comma 2); la mancanza di tale approvazione può rendere illegittima la pretesa.
- L'approvazione dei piani di classifica e la trascrizione del perimetro di contribuenza sono elementi importanti per l'identificazione dei consorziati e per la quantificazione degli indici di contribuenza, ma non sostituiscono la prova del beneficio effettivo richiesto dalla Costituzione.
- Le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva e generale salvo il caso di "situazione esaurita": in presenza di una declaratoria di incostituzionalità, le pretese basate sulla norma dichiarata illegittima possono essere inefficaci anche per il passato, salvo che non sussistano situazioni processualmente o sostanzialmente esaurite.
- In contenziosi analoghi il privato titolare dell'immobile può efficacemente opporsi richiedendo al Consorzio la prova documentale del beneficio e dell'adozione/approvazione dei piani obbligatori (piani di classifica e piano annuale di riparto).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 33120/2023 del 29/11/2023
- Sentenza civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 33121/2023 del 29/11/2023
- Sentenza civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 33124/2023 del 29/11/2023
- Sentenza civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 33125/2023 del 29/11/2023
- Sentenza civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 33126/2023 del 29/11/2023
- Sentenza civile · 29 nov 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 33128/2023 del 29/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →