Sentenza del 25/09/2019 n. 23859 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
C.M. ha impugnato un accertamento IRPEF, addizionale regionale e comunale relativo al 2003, con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione un maggiore reddito di lavoro dipendente pari a 205.953 euro, utilizzando movimentazioni bancarie relative a conti intestati alla moglie e a una società di capitali partecipata dal contribuente. Il ricorrente ha contestato sia la riferibilità a lui dei conti intestati a terzi, sia l'utilizzo presuntivo dei prelevamenti bancari nei confronti di un lavoratore dipendente, oltre alla valutazione della documentazione prodotta in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, precisando che la riferibilità delle movimentazioni su un conto intestato al coniuge può essere presunta in ragione del vincolo familiare, salvo prova contraria, mentre tale presunzione non opera automaticamente per i conti intestati a società di capitali partecipate dal contribuente. Ha inoltre accolto il motivo relativo ai prelevamenti, stabilendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, essi hanno efficacia presuntiva soltanto nei confronti dei titolari di reddito d'impresa, non dei lavoratori dipendenti. È stato accolto anche il motivo sulla contraddittorietà della motivazione; il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale dell'Agenzia, relativo all'inutilizzabilità dei documenti prodotti per la prima volta in giudizio, è stato rigettato, poiché non era stato provato un rifiuto doloso del contribuente a esibirli. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7
autorizza l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente
Le indagini bancarie possono riguardare conti intestati a terzi quando esistano elementi concreti di collegamento con il contribuente. Il rapporto familiare può giustificare una presunzione di riferibilità, mentre la mera partecipazione o amministrazione di una società non consente automaticamente di imputare al socio le movimentazioni dei conti intestati alla società.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51
i versamenti risultanti dai conti per i quali la parte non ha dimostrato di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, ovvero non abbiano rilevanza allo stesso fine, sono considerati ricavi accertabili
La disposizione consente l'utilizzo delle risultanze bancarie nell'accertamento fiscale, ma la loro imputazione al contribuente richiede che sia dimostrato il collegamento con la sua posizione fiscale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2
le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti
I versamenti non giustificati possono essere valorizzati presuntivamente nei confronti di qualsiasi contribuente. I prelevamenti, invece, non possono essere considerati automaticamente indice di maggior reddito per un lavoratore dipendente; la presunzione opera soltanto nei confronti dei titolari di reddito d'impresa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4
La produzione tardiva dei documenti in giudizio non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità. Occorre che l'Amministrazione dimostri una richiesta puntuale, corredata dall'avvertimento sulle conseguenze, e un rifiuto doloso o una sottrazione intenzionale dei documenti al controllo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Il rinvio all'art. 32 consente, in linea generale, l'utilizzo delle risultanze bancarie per l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, nei limiti e secondo le distinzioni individuate dalla giurisprudenza.
Corte costituzionale, sentenza n. 228 del 2014
Ha escluso l'applicazione generalizzata della presunzione sui prelevamenti bancari ai contribuenti diversi dagli imprenditori, in particolare ai lavoratori autonomi e, a maggior ragione secondo l'indirizzo applicato, ai lavoratori dipendenti.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può esaminare conti intestati a terzi, ma deve dimostrare o fondare su elementi presuntivi concreti la loro effettiva riferibilità al contribuente.
- Il vincolo familiare può giustificare una presunzione di riferibilità delle movimentazioni sul conto del coniuge, soprattutto in presenza di ulteriori elementi, ma il contribuente può fornire prova contraria.
- Le movimentazioni di un conto intestato a una società di capitali non possono essere imputate automaticamente al socio o amministratore persona fisica: occorre provare che il conto sia stato utilizzato per interessi personali del contribuente.
- Per i lavoratori dipendenti, i prelevamenti bancari non costituiscono di per sé prova presuntiva di maggior reddito; i versamenti, invece, possono essere contestati se il contribuente non dimostra la loro origine già tassata o fiscalmente irrilevante.
- La documentazione prodotta per la prima volta durante il giudizio può essere utilizzabile se l'Amministrazione non dimostra di averla richiesta specificamente con apposito avvertimento e che il contribuente l'abbia occultata o rifiutata dolosamente.
- Quando la motivazione della sentenza contiene affermazioni incompatibili sulla riferibilità delle movimentazioni e sulla legittimità dell'accertamento, la decisione può essere cassata per contraddittorietà e rinviata al giudice di merito.
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