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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41777/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/09/2022 che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata per il periodo 07/04/2011 - 07/10/2012. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo che le condotte contestate (07/09/2011, 08/02/2012, 26/02/2012, 12/06/2012) erano di scarsa gravità o prive di sanzione disciplinare, nonostante il regime 41-bis e le sue condizioni di salute, e che l'ordinanza non avrebbe adeguatamente valutato la loro rilevanza ai fini della rieducazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza, investito dal giudizio di rinvio, abbia correttamente motivato il parziale rigetto del reclamo collegando la decisione a fatti concreti relativi ai rapporti con compagni di detenzione e operatori penitenziari e ritenuti indicativi della mancata partecipazione all'opera di rieducazione. La Corte ha richiamato i principi secondo cui la partecipazione all'opera di rieducazione riguarda la condotta esteriore (art. 103 Reg. Esec.) e che il regime 41-bis non è di per sé ostativo alla liberazione anticipata; ha inoltre escluso la possibilità per la Cassazione di riesaminare in fatto la valutazione discrezionale degli episodi contestati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 97 del 2020 (incidenza sull'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. Pen.)

    precisa modifica della formulazione che riguarda la proibizione di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della disciplina che limitava la valutazione su comunicazioni e scambi tra detenuti; la Corte di legittimità ha ritenuto necessario verificare in che misura la rimozione del divieto incidesse sulle contestazioni disciplinari valutate dal Tribunale

  • art. 41-bis Ordinamento Penitenziario

    Il regime 41-bis non è di per sé ostativo alla concessione della liberazione anticipata; richiede però un concreto accertamento della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione

  • art. 103 Regolamento di esecuzione (DPR 30 giugno 2000, n.230)

    La partecipazione all'opera di rieducazione si riferisce alla sola condotta esteriore e non presuppone una diagnosi di completa risocializzazione, ma l'adesione al processo di reintegrazione in corso

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale

    Il ricorso è stato proposto nei limiti temporali e sostanziali previsti; le questioni di merito sollevate dal ricorrente che implicherebbero una riconsiderazione dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità

Massime di principio

  • Ai fini della liberazione anticipata si valuta la condotta esteriore del detenuto (adesione al percorso rieducativo in itinere), non la dimostrazione di una completa risocializzazione
  • Il regime 41-bis non esclude automaticamente la concessione di benefici come la liberazione anticipata; occorre però un accertamento concreto della partecipazione all'opera di rieducazione anche nel contesto delle restrizioni
  • Le infrazioni disciplinari e gli episodi di conflittualità, anche se non sempre sanzionati formalmente, possono assumere rilevanza ai fini della valutazione della capacità di adesione al percorso rieducativo
  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione in fatto della ponderazione discrezionale compiuta dal giudice di merito: le critiche che mirano a riformulare la valutazione dei dati probatori sono, in genere, inammissibili
  • Chi impugna deve indicare in modo completo e specifico gli atti e le prove contestati e non può limitarsi a deduzioni generiche, specie se rivolte a sovvertire valutazioni di merito fondate e coerenti

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