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Sentenza

Sentenza n. 3000/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Casablanca di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato n. 5662 del 27/5/2025 - notificato il 2/6/2025 - nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202509647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998, dell’art. 31 del d.P.R. 394/1999 e degli artt. 1, 3 e 10 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. Il diniego era motivato dalla ritenuta incompletezza della documentazione, comprendente la mancanza del certificato di stato di famiglia del datore di lavoro e della lavoratrice, della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro, dei documenti comprovanti l’esperienza nel settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria e del certificato CNSS. La ricorrente ha sostenuto che tali carenze non potessero giustificare un rifiuto automatico, senza un’adeguata istruttoria e senza consentirle di interloquire o integrare la documentazione. Il MAECI ha eccepito che, ratione temporis, non fosse più obbligatoria la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e che il diniego fosse atto sostanzialmente dovuto in ragione della documentazione mancante.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’Ufficio consolare avesse omesso di accertare i presupposti sostanziali per il rilascio del visto, limitandosi a rilevare la carenza documentale. Tale accertamento avrebbe potuto essere svolto mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 6, lett. b), l. 241/1990, acquisendo documentazione integrativa. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittima la pretesa della richiedente a un minimo di contraddittorio amministrativo, anche mediante la convocazione per un colloquio consolare da verbalizzare. Sono stati assorbiti i motivi residui. Il MAECI è stato condannato al pagamento di € 1.500 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale disciplina del lavoro subordinato dello straniero; il diniego non può prescindere dall’accertamento dei relativi presupposti sostanziali.

  • art. 31 d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale disciplina attuativa del procedimento relativo all’ingresso per lavoro subordinato.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego.

  • art. 6, lett. b), l. 241/1990

    Impone al responsabile del procedimento di accertare d’ufficio i fatti e di adottare misure per il sollecito svolgimento dell’istruttoria, incluso il soccorso istruttorio mediante acquisizione di documentazione integrativa.

  • art. 10 l. 241/1990

    Richiamato in relazione alle garanzie partecipative nel procedimento amministrativo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il MAECI ne ha discusso l’applicabilità temporale; la decisione è fondata, invece, sull’omessa istruttoria e sul mancato contraddittorio minimo, non sulla necessaria applicazione della specifica comunicazione di preavviso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, la mera incompletezza della documentazione non legittima automaticamente il diniego quando le carenze possono essere colmate mediante un’attività istruttoria integrativa; l’amministrazione consolare deve accertare i presupposti sostanziali della richiesta.
  • L’amministrazione consolare deve svolgere un’istruttoria adeguata e motivare il diniego in modo coerente con gli accertamenti compiuti; non è sufficiente limitarsi a elencare i documenti mancanti senza verificare se le relative informazioni possano essere acquisite o chiarite.
  • Anche quando non trovi applicazione l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, il procedimento di diniego del visto deve assicurare un minimo di contraddittorio amministrativo, che può realizzarsi anche mediante la convocazione dell’interessato a un colloquio consolare verbalizzato.
  • Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, lett. b), l. 241/1990 può essere utilizzato dall’amministrazione per acquisire documentazione integrativa necessaria alla definizione della domanda di visto, prima di adottare un diniego fondato esclusivamente su carenze documentali.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorio

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