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Sentenza

Sentenza n. 7132/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. prot. QI/131737/24 del 26 giugno 2024 e notificata il 3 luglio 2024, con cui è stata rigettata l’istanza di condono prot. 0/51698 sot. 0 del 1° marzo 1995 relativa all’immobile sito in Via Monte del Marmo n. 286, 00135 Roma (RM); - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito.

Giustizia amministrativa202410023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di condono edilizio relativa a un capannone artigianale di volumetria dichiarata pari a 1.104 metri cubi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego del condono richiesto ai sensi della legge n. 724/1994, deducendo tre motivi. Con il primo hanno lamentato violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, sostenendo che il preavviso di rigetto non individuasse adeguatamente l’immobile e non esplicitasse le ragioni ostative alla sanatoria, impedendo un effettivo contraddittorio procedimentale. Con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che il limite volumetrico di 750 metri cubi si applicasse soltanto agli immobili residenziali e che, per gli immobili non residenziali, dovesse assumere rilievo la superficie utile anziché la volumetria. Hanno inoltre contestato che l’Amministrazione avesse considerato la volumetria dichiarata nella domanda, pari a 1.104 metri cubi, anziché la cubatura indicata nelle osservazioni al preavviso di rigetto, pari a 748,85 metri cubi. Con il terzo motivo hanno sostenuto che una comunicazione comunale del 26 gennaio 1998 avesse già comportato l’accoglimento dell’istanza, ovvero che si fosse formato il silenzio-assenso, e che il successivo diniego fosse illegittimo perché adottato senza annullamento d’ufficio entro il termine di legge.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il preavviso di rigetto indicava puntualmente l’ubicazione dell’immobile, il protocollo dell’istanza, la volumetria dichiarata, il parametro normativo applicato e l’ordine di servizio comunale relativo all’estensione del limite anche agli immobili non residenziali. La circostanza che i ricorrenti avessero formulato osservazioni incentrate sulla cubatura alternativa di 748,85 metri cubi dimostrava comunque che essi avevano compreso le ragioni ostative. Il secondo motivo è stato respinto perché l’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 utilizza il parametro volumetrico per individuare le opere condonabili e non distingue tra immobili residenziali e non residenziali. La volumetria di 1.104 metri cubi dichiarata nella domanda superava il limite di 750 metri cubi. La diversa cubatura indicata successivamente non è stata considerata, in quanto riferibile, secondo il provvedimento impugnato, a interventi successivi alla domanda, tra cui una controsoffittatura. La superficie utile rileva per il calcolo dell’oblazione, ma non per verificare il requisito quantitativo della condonabilità. Il terzo motivo è stato respinto perché la comunicazione del 1998 non costituiva accoglimento definitivo, ma richiedeva il pagamento di somme ulteriori e l’integrazione documentale, senza che fosse provato l’adempimento entro il termine indicato. Non si era formato neppure il silenzio-assenso: anche secondo l’orientamento formale accolto dal Collegio, esso presuppone che l’istanza sia astrattamente conforme al modello legale del condono; la domanda, indicando una volumetria superiore al limite massimo, era strutturalmente non conforme. Spese integralmente compensate per l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali intervenuta durante il procedimento.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, legge n. 724/1994

    possono essere condonate le opere abusive che “non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria”

    Il limite volumetrico di 750 metri cubi si applica a tutte le opere abusive oggetto di condono, senza distinzione tra destinazione residenziale e non residenziale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è adeguatamente motivato quando consente di individuare l’immobile, la domanda e le specifiche ragioni ostative, permettendo al privato di presentare osservazioni consapevoli.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento e del preavviso risulta sufficiente quando espone i dati identificativi dell’intervento, il parametro normativo applicato e la ragione concreta del diniego.

  • art. 51 l. 47/1985

    Il riferimento alle superfici opera ai fini del calcolo dell’oblazione e non sostituisce il parametro volumetrico previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 per la verifica della condonabilità.

  • art. 39, comma 16, legge n. 724/1994

    La disposizione, richiamando la disciplina dell’oblazione, non introduce una deroga al limite volumetrico previsto dal comma 1 per la condonabilità delle opere.

  • art. 34, comma 7, legge n. 47/1985

    È richiamato dalla disciplina del calcolo dell’oblazione e non incide, secondo la sentenza, sul limite volumetrico sostanziale di condonabilità.

Massime di principio

  • Il limite volumetrico previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 per il condono edilizio si applica a tutte le opere abusive, comprese quelle relative a immobili non residenziali, poiché la disposizione non opera alcuna distinzione in base alla destinazione d’uso.
  • Ai fini della verifica della condonabilità ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994, rileva la volumetria dell’opera abusiva e non la superficie utile, che assume invece rilievo per il diverso calcolo dell’oblazione.
  • La volumetria indicata nella domanda di condono costituisce il dato rilevante per verificare il rispetto del limite legale; una diversa volumetria prospettata successivamente non può essere utilizzata se deriva da modifiche o interventi successivi alla presentazione della domanda.
  • Il silenzio-assenso in materia di condono edilizio presuppone che l’istanza sia astrattamente conforme al modello legale previsto dalla disciplina speciale; non può formarsi quando la domanda dichiara una volumetria superiore al limite massimo stabilito dalla legge.
  • Una comunicazione dell’amministrazione che subordina il rilascio della concessione in sanatoria al pagamento di somme ulteriori e all’integrazione documentale non equivale ad accoglimento definitivo dell’istanza, in assenza dell’adempimento delle condizioni richieste.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

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