Sentenza n. 7132/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - della Determinazione Dirigenziale n. prot. QI/131737/24 del 26 giugno 2024 e notificata il 3 luglio 2024, con cui è stata rigettata l’istanza di condono prot. 0/51698 sot. 0 del 1° marzo 1995 relativa all’immobile sito in Via Monte del Marmo n. 286, 00135 Roma (RM); - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di condono edilizio relativa a un capannone artigianale di volumetria dichiarata pari a 1.104 metri cubi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego del condono richiesto ai sensi della legge n. 724/1994, deducendo tre motivi. Con il primo hanno lamentato violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, sostenendo che il preavviso di rigetto non individuasse adeguatamente l’immobile e non esplicitasse le ragioni ostative alla sanatoria, impedendo un effettivo contraddittorio procedimentale. Con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 39 della legge n. 724/1994 e dell’art. 97 Cost., sostenendo che il limite volumetrico di 750 metri cubi si applicasse soltanto agli immobili residenziali e che, per gli immobili non residenziali, dovesse assumere rilievo la superficie utile anziché la volumetria. Hanno inoltre contestato che l’Amministrazione avesse considerato la volumetria dichiarata nella domanda, pari a 1.104 metri cubi, anziché la cubatura indicata nelle osservazioni al preavviso di rigetto, pari a 748,85 metri cubi. Con il terzo motivo hanno sostenuto che una comunicazione comunale del 26 gennaio 1998 avesse già comportato l’accoglimento dell’istanza, ovvero che si fosse formato il silenzio-assenso, e che il successivo diniego fosse illegittimo perché adottato senza annullamento d’ufficio entro il termine di legge.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il preavviso di rigetto indicava puntualmente l’ubicazione dell’immobile, il protocollo dell’istanza, la volumetria dichiarata, il parametro normativo applicato e l’ordine di servizio comunale relativo all’estensione del limite anche agli immobili non residenziali. La circostanza che i ricorrenti avessero formulato osservazioni incentrate sulla cubatura alternativa di 748,85 metri cubi dimostrava comunque che essi avevano compreso le ragioni ostative. Il secondo motivo è stato respinto perché l’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 utilizza il parametro volumetrico per individuare le opere condonabili e non distingue tra immobili residenziali e non residenziali. La volumetria di 1.104 metri cubi dichiarata nella domanda superava il limite di 750 metri cubi. La diversa cubatura indicata successivamente non è stata considerata, in quanto riferibile, secondo il provvedimento impugnato, a interventi successivi alla domanda, tra cui una controsoffittatura. La superficie utile rileva per il calcolo dell’oblazione, ma non per verificare il requisito quantitativo della condonabilità. Il terzo motivo è stato respinto perché la comunicazione del 1998 non costituiva accoglimento definitivo, ma richiedeva il pagamento di somme ulteriori e l’integrazione documentale, senza che fosse provato l’adempimento entro il termine indicato. Non si era formato neppure il silenzio-assenso: anche secondo l’orientamento formale accolto dal Collegio, esso presuppone che l’istanza sia astrattamente conforme al modello legale del condono; la domanda, indicando una volumetria superiore al limite massimo, era strutturalmente non conforme. Spese integralmente compensate per l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali intervenuta durante il procedimento.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, legge n. 724/1994
possono essere condonate le opere abusive che “non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria”
Il limite volumetrico di 750 metri cubi si applica a tutte le opere abusive oggetto di condono, senza distinzione tra destinazione residenziale e non residenziale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è adeguatamente motivato quando consente di individuare l’immobile, la domanda e le specifiche ragioni ostative, permettendo al privato di presentare osservazioni consapevoli.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento e del preavviso risulta sufficiente quando espone i dati identificativi dell’intervento, il parametro normativo applicato e la ragione concreta del diniego.
art. 51 l. 47/1985
Il riferimento alle superfici opera ai fini del calcolo dell’oblazione e non sostituisce il parametro volumetrico previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 per la verifica della condonabilità.
art. 39, comma 16, legge n. 724/1994
La disposizione, richiamando la disciplina dell’oblazione, non introduce una deroga al limite volumetrico previsto dal comma 1 per la condonabilità delle opere.
art. 34, comma 7, legge n. 47/1985
È richiamato dalla disciplina del calcolo dell’oblazione e non incide, secondo la sentenza, sul limite volumetrico sostanziale di condonabilità.
Massime di principio
- Il limite volumetrico previsto dall’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 per il condono edilizio si applica a tutte le opere abusive, comprese quelle relative a immobili non residenziali, poiché la disposizione non opera alcuna distinzione in base alla destinazione d’uso.
- Ai fini della verifica della condonabilità ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994, rileva la volumetria dell’opera abusiva e non la superficie utile, che assume invece rilievo per il diverso calcolo dell’oblazione.
- La volumetria indicata nella domanda di condono costituisce il dato rilevante per verificare il rispetto del limite legale; una diversa volumetria prospettata successivamente non può essere utilizzata se deriva da modifiche o interventi successivi alla presentazione della domanda.
- Il silenzio-assenso in materia di condono edilizio presuppone che l’istanza sia astrattamente conforme al modello legale previsto dalla disciplina speciale; non può formarsi quando la domanda dichiara una volumetria superiore al limite massimo stabilito dalla legge.
- Una comunicazione dell’amministrazione che subordina il rilascio della concessione in sanatoria al pagamento di somme ulteriori e all’integrazione documentale non equivale ad accoglimento definitivo dell’istanza, in assenza dell’adempimento delle condizioni richieste.
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