Sentenza n. 10647/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia esecutiva: -a) della determina 11.2.2025, -OMISSIS-, dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli – DT Piemonte e Valle d’Aosta - Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d’Aosta – Sede di Torino (doc. 14), notificata il 12.2.2025, con la quale è stata disposta la reiezione dell’istanza di rinnovo del patentino per la vendita dei Generi di Monopolio -OMISSIS-, intestato al sig.-OMISSIS- -OMISSIS-, presso il -OMISSIS- s.n.c., sito a -OMISSIS-, -OMISSIS-, con aggregazione alla rivendita -OMISSIS-di -OMISSIS-, -OMISSIS-, con contestuale soppressione del patentino stesso; -b) del D.M. 21.2.2023, -OMISSIS- (nel testo modificato dal D.M. 12.2.2021) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella parte in cui prevede all’art. 7 comma 4 che “In ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100 …”; -c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio, con contestuale soppressione, motivato dalla distanza di 76 metri dalla rivendita ordinaria più vicina
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del patentino, deducendo, in primo luogo, l'illegittimità della disciplina regolamentare che impone il limite di 100 metri, per violazione dell'art. 24, comma 42, del d.l. n. 98/2011, come modificato dalla legge n. 37/2019, nonché per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, dell'inadeguatezza della motivazione, del travisamento dei fatti e del difetto dei presupposti. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della disposizione regolamentare per contrasto con l'art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/123/CE e con i principi di necessità e stretta proporzionalità, chiedendo la disapplicazione della norma regolamentare e l'annullamento derivato del diniego. Il ricorrente non ha contestato la distanza accertata, pari a 76 metri secondo il percorso pedonale più breve, ma ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare discrezionalmente ulteriori elementi e avrebbe potuto autorizzare il rinnovo nonostante la distanza inferiore a 100 metri.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto chiara e vincolante la previsione dell'art. 7, comma 4, del regolamento sui patentini, secondo cui il patentino non può essere rilasciato quando la rivendita più vicina si trova a distanza pari o inferiore a 100 metri. Tale condizione opera anche per il rinnovo, in forza dell'art. 9, comma 3, che subordina il rinnovo alla sussistenza delle medesime condizioni previste per il rilascio. L'espressione "in ogni caso" esclude margini per valutazioni discrezionali o deroghe quando la distanza ostativa è accertata. Il diniego è stato quindi correttamente adottato, essendo la distanza di 76 metri pacifica. Il Collegio ha ritenuto legittima e proporzionata la disciplina, diretta a evitare la concentrazione eccessiva dei punti vendita di prodotti da fumo, a razionalizzare la rete di vendita e a tutelare la salute pubblica. Ha richiamato il precedente orientamento del TAR e la conforme decisione del Consiglio di Stato, secondo cui il limite opera anche per le rivendite di aggregazione e rende il potere amministrativo vincolato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, d.m. n. 38/2013, come modificato dal d.m. n. 51/2021
in ogni caso il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a metri 100
La disposizione stabilisce una condizione ostativa automatica al rilascio del patentino quando la distanza dalla rivendita più vicina è pari o inferiore a 100 metri; non sono ammesse ulteriori valutazioni discrezionali dell'Amministrazione.
art. 9, comma 3, d.m. n. 38/2013, come modificato dal d.m. n. 51/2021
Il rinnovo è concesso a condizione che sussistano le medesime condizioni stabilite dall'articolo 7 per il rilascio del patentino
Il limite dei 100 metri si applica anche al rinnovo del patentino.
art. 24, comma 42, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 4, comma 1, l. 3 maggio 2019, n. 37
È stato invocato dal ricorrente come parametro legislativo della disciplina regolamentare; il TAR ha ritenuto legittima la previsione regolamentare.
art. 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2006/123/CE
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo della necessità e della proporzionalità; il TAR ha ritenuto il limite dei 100 metri legittimo e proporzionato alla tutela della salute pubblica e alla razionalizzazione della rete di vendita.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la disciplina regolamentare stabilisce che il patentino per la vendita di generi di monopolio non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a 100 metri, tale limite costituisce una condizione ostativa vincolante e non un criterio derogabile mediante una valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
- Il limite minimo di distanza previsto per il rilascio del patentino si applica anche al rinnovo, se la disciplina stabilisce che il rinnovo è subordinato alla sussistenza delle medesime condizioni previste per il rilascio.
- La finalità di evitare un'eccessiva concentrazione dei punti vendita di prodotti da fumo, razionalizzare la rete distributiva e tutelare la salute pubblica può giustificare una disciplina vincolante delle distanze minime, purché proporzionata agli interessi perseguiti.
- Accertata la distanza inferiore al limite regolamentare, l'Amministrazione deve negare il rilascio o il rinnovo del patentino senza essere tenuta a svolgere ulteriori valutazioni discrezionali su elementi estranei alla fattispecie ostativa prevista dalla disciplina.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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