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Sentenza

Sentenza n. 1376/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’accertamento del silenzio formatosi sulla istanza di accesso del 14/10/2025 nonché per l'accertamento dell'obbligo della stessa di provvedere sull'istanza mai riscontrata con provvedimento espresso, e del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con condanna della P.A. agli adempimenti consequenziali.

Giustizia amministrativa202506163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso documentale del 14 ottobre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (coniuge richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, parte in un giudizio di separazione personale pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli Nord, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate, mediante PEC, l'ostensione e l'estrazione di copia di documentazione fiscale e finanziaria riferita al coniuge, comprendente dichiarazioni dei redditi, certificazioni uniche, modelli 770, atti del registro, contratti di locazione e comunicazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari. L'accesso era finalizzato a dimostrare la capacità reddituale e patrimoniale del coniuge e a tutelare le proprie ragioni nella determinazione degli aspetti economici della separazione, incluso l'assegno di mantenimento. Decorso il termine di trenta giorni senza riscontro, la ricorrente ha impugnato il silenzio. L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di non aver rinvenuto l'istanza nei propri archivi, ipotizzando un mancato inoltro interno all'ufficio competente, e si è dichiarata disponibile a prenderla in carico; tuttavia, anche successivamente, non ha adottato alcun provvedimento. Il controinteressato, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio dell'Agenzia delle Entrate e accertando l'obbligo di consentire l'accesso, mediante estrazione di copia, a tutta la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha ritenuto sussistente un interesse diretto, concreto e attuale, riconducibile all'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. 241/1990, poiché la documentazione era strettamente funzionale alla tutela della ricorrente nel giudizio di separazione. Ha richiamato i principi dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui i dati reddituali, patrimoniali e finanziari contenuti nell'anagrafe tributaria e nell'Archivio dei rapporti finanziari sono documenti amministrativi ostensibili; l'accesso difensivo può essere esercitato indipendentemente dai poteri istruttori del giudice civile e può avvenire mediante estrazione di copia. L'interesse difensivo della ricorrente è stato ritenuto prevalente rispetto alla riservatezza economico-finanziaria del controinteressato, ferma la necessità di oscurare i dati personali di terzi non pertinenti o eccedenti. Il mancato reperimento dell'istanza per disfunzioni interne dell'amministrazione è stato giudicato irrilevante e non idoneo a pregiudicare il diritto della richiedente, avendo essa inviato la domanda a un indirizzo PEC ufficiale. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate. La ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.000, oltre accessori, a carico dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La documentazione fiscale e finanziaria acquisita o detenuta dall'amministrazione finanziaria costituisce documentazione amministrativa ostensibile mediante accesso difensivo, ricorrendone i presupposti.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L'accesso difensivo è riconosciuto quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante; nel giudizio di separazione, tale requisito ricorre per acquisire elementi sulla capacità reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge.

  • artt. 210, 211 e 213 c.p.c.

    I poteri processuali di esibizione e richiesta di informazioni del giudice civile non escludono né subordinano l'esercizio dell'accesso documentale difensivo.

  • art. 155-sexies disp. att. c.p.c.

    L'accesso difensivo ai dati dell'anagrafe tributaria può essere esercitato indipendentemente dai poteri istruttori previsti nei procedimenti familiari.

  • art. 492-bis c.p.c.

    La possibilità di utilizzare gli strumenti di ricerca telematica dei beni da pignorare non esclude l'accesso documentale difensivo ai dati fiscali, patrimoniali e finanziari.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione integrale delle spese in presenza di giusti motivi, ravvisati nel comportamento dell'amministrazione e nella disponibilità manifestata a prendere in carico l'istanza.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 92 c.p.c.

  • artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002

    Disciplinano la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con riduzione nella misura prevista dall'art. 130.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presidio di tutela dei dati personali nell'ambito dell'oscuramento disposto dalla sentenza.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni, comunicazioni e gli atti contenenti dati reddituali, patrimoniali e finanziari presentati o acquisiti dagli uffici dell'amministrazione finanziaria e inseriti nell'anagrafe tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, sono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo.
  • L'accesso difensivo ai dati fiscali, patrimoniali e finanziari dell'altro coniuge può essere esercitato quando sia funzionale alla tutela dei diritti nel giudizio di separazione o divorzio, in particolare per accertare la capacità economica rilevante ai fini dell'assegno di mantenimento.
  • L'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dall'utilizzo dei poteri istruttori del giudice civile, inclusi quelli di esibizione, richiesta di informazioni e consultazione dell'anagrafe tributaria nei procedimenti familiari.
  • Quando l'accesso è necessario alla difesa di una situazione giuridica concretamente azionata in giudizio, l'interesse difensivo del richiedente può prevalere sulla riservatezza economico-finanziaria del controinteressato, salva la tutela dei dati di terzi estranei o non pertinenti mediante oscuramento.
  • L'invio dell'istanza di accesso a un indirizzo PEC ufficiale dell'amministrazione assolve l'onere del richiedente; eventuali disfunzioni o mancati inoltri interni all'ufficio competente non possono essere opposti dall'amministrazione per giustificare il silenzio o pregiudicare il diritto di accesso.
  • L'accoglimento dell'accesso difensivo non rende i documenti liberamente trattabili: il richiedente deve utilizzarli esclusivamente per le finalità difensive per le quali l'ostensione è stata riconosciuta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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