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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10699/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di motivazione per la ritenuta inammissibilità dei "motivi nuovi" proposti in appello relativi alla rideterminazione della pena (commisurazione della pena principale e delle pene accessorie); (2) inosservanza dell'art. 41, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione: si contestava l'esistenza del dolo e del nesso causale tra l'atto di distrazione (pagamento di €11.700) e la dichiarazione di fallimento, sostenendo che il pagamento fosse giustificato e che mancassero accertamenti probatori rilevanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello: i "motivi nuovi" erano estranei al devolutum e quindi inammissibili; nondimeno la Corte d'appello ha legittimamente rideterminato d'ufficio la durata delle pene accessorie fallimentari alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., richiamando Corte cost. n. 222/2018. Sul secondo motivo la Cassazione ha dichiarato il profilo inammissibile però anche manifestamente infondato: le censure sul dolo e sul nesso causale non erano state proposte in appello e, comunque, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 22474/2016) ammette che non sia necessario dimostrare un nesso causale diretto tra distrazione e fallimento purché vi sia depauperamento dell'impresa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    richiamato quale base normativa per la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale in Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    norma che stabilisce i vizi di motivazione posti a pena di inammissibilità e che giustifica il controllo sulla correttezza delle decisioni in rito impugnate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limite all'oggetto del ricorso per cassazione nei limiti dei motivi dedotti in appello, richiamato per definire il perimetro delle censure ammissibili

  • art. 41, comma 2, cod. pen.

    articolo evocato dal ricorrente in relazione al vizio di valutazione del dolo; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente sollevata in appello e quindi inammissibile in cassazione

  • art. 219, ultimo comma, legge fallimentare

    riferito come circostanza attenuante riconosciuta in giudizio di merito

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    parte della norma dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 222/2018 nella parte in cui determinava in misura fissa la durata delle pene accessorie; ha consentito alla Corte d'appello di rideterminare le pene accessorie ex officio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o manifestamente inammissibile

Massime di principio

  • I "motivi nuovi" introdotti in sede di appello sono ammissibili solo se rappresentano un mero sviluppo o una migliore esposizione dei motivi originari e restano ricollegabili al devolutum; non è consentito ampliare l'ambito della domanda di impugnazione con censure non tempestivamente dedotte
  • La Corte d'appello può, alla luce di pronunce costituzionali, rideterminare d'ufficio le pene accessorie quando la normativa di riferimento è stata dichiarata illegittima
  • In Cassazione non sono ammissibili deduzioni che vertano su profili non oggetto di motivi di gravame davanti alla Corte d'appello: si evita così che emergano in sede di legittimità questioni non sottoposte al giudice di merito
  • Nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione la giurisprudenza di legittimità (Sez. U.) ha affermato che non è sempre necessario dimostrare un nesso causale diretto tra gli atti di distrazione e la dichiarazione di fallimento; è sufficiente che vi sia stato depauperamento dell'impresa destinando risorse a impieghi estranei all'attività
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono essere sanzionati con condanna alle spese e con il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; è pertanto rischioso sollevare questioni processuali o di merito non adeguatamente fondate o non avanti al giudice di merito

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