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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03192/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per utilizzo indebito di carte carburante (art. 493-ter c.p.). Due motivi: (1) richiesta di riqualificazione del fatto in appropriazione indebita (art. 646 c.p.), estinta per remissione di querela; (2) censura sulla mancata applicazione della causa di non punibilita prevista dall'art. 131-bis c.p. per particolare tenuita, sulla mancata disapplicazione della recidiva, sulla dosimetria della pena e sul diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

Il ricorso per cassazione e stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come utilizzo indebito di carta carburante (art. 493-ter c.p.) perché l'imputato aveva solo la detenzione della carta per finalita temporanee e delegate e non la traditio o l'interversio possessionis necessaria per l'appropriazione indebita. Ha escluso la non punibilita per particolare tenuita (art. 131-bis) rilevando l'ostativo comportamento abituale fondato su tre precedenti penali della stessa indole. Ha ritenuto legittima la mancata disapplicazione della recidiva dopo valutazione dei precedenti; ha considerato manifestamente infondati i rilievi sulla dosimetria (per genericita della censura in sede di appello) e ha motivato correttamente il diniego della sospensione condizionale perche l'imputato aveva gia beneficiato della sospensione per due volte, ostativa ai sensi dell'art. 164, comma terzo, c.p.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Ritenuto integrato: la condotta consiste nell'uso indebito di strumenti di pagamento consegnati per finalita delegate; la detenzione limitata e l'assenza di interversio possessionis escludono l'appropriazione indebita

  • art. 646 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa per la riqualificazione in appropriazione indebita; la Corte ha escluso l'applicabilita per mancanza del requisito del possesso/trasformazione della disponibilita del bene

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocata come causa di non punibilita per particolare tenuita; esclusa in presenza del presupposto ostativo del comportamento abituale dimostrato da precedenti della stessa indole

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    Richiamati come parametri di inquadramento dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha escluso alcune censure per inammissibilita e altre per infondatezza

  • art. 610 e art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamati in punto di modalità di trattazione del procedimento (contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale)

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla dosimetria della pena; la Corte di appello aveva valutato e richiamato i parametri, ritenendo la pena equa

  • art. 164, comma terzo, cod. pen.

    Applicato per escludere la concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di due precedenti concessioni della stessa misura

  • Giurisprudenza - SU n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Principio secondo cui in cassazione i vizi di motivazione relativi a questioni di diritto non sono denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) se devono essere prospettate come violazioni di legge

  • Giurisprudenza - SU n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Principio sulla nozione di comportamento abituale: sussiste quando l'autore ha commesso, anche successivamente, almeno due reati della stessa indole oltre quello oggetto del procedimento

Massime di principio

  • Uso indebito di carte di pagamento consegnate per finalita delegate integra art. 493-ter c.p. quando l'agente aveva solo detenzione limitata e non ha operato una interversio possessionis: non si riqualifica automaticamente in appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
  • La causa di non punibilita per particolare tenuita (art. 131-bis) e esclusa se sussiste comportamento abituale; quest'ultimo si puo accertare anche sulla base delle annotazioni nel casellario giudiziale e non richiede un provvedimento speciale
  • Per disapplicare la recidiva occorre una valutazione concreta dell'accresciuta pericolosita sociale; deduzioni generiche o non specifiche in appello rischiano di essere ritenute inidonee
  • La dosimetria della pena deve essere dedotta con specificita in grado di gravame; motivazioni omissive in secondo grado possono non essere sindacabili se il motivo era manifestamente infondato o non adeguatamente dedotto
  • Il diniego della sospensione condizionale e ostato dalla normativa quando il beneficiario ha gia ottenuto il beneficio per due precedenti occasioni (art. 164, comma terzo), indipendentemente dalla prognosi futura
  • In cassazione, le contestazioni che riguardano errori di diritto devono essere formulate come violazioni di norma e non soltanto come vizi di motivazione; i rimedi per motivazioni critiche sono limitati se non adeguatamente inquadrati proceduralmente

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