Cassazione Penale, Sentenza n. 03192/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per utilizzo indebito di carte carburante (art. 493-ter c.p.). Due motivi: (1) richiesta di riqualificazione del fatto in appropriazione indebita (art. 646 c.p.), estinta per remissione di querela; (2) censura sulla mancata applicazione della causa di non punibilita prevista dall'art. 131-bis c.p. per particolare tenuita, sulla mancata disapplicazione della recidiva, sulla dosimetria della pena e sul diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
Il ricorso per cassazione e stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come utilizzo indebito di carta carburante (art. 493-ter c.p.) perché l'imputato aveva solo la detenzione della carta per finalita temporanee e delegate e non la traditio o l'interversio possessionis necessaria per l'appropriazione indebita. Ha escluso la non punibilita per particolare tenuita (art. 131-bis) rilevando l'ostativo comportamento abituale fondato su tre precedenti penali della stessa indole. Ha ritenuto legittima la mancata disapplicazione della recidiva dopo valutazione dei precedenti; ha considerato manifestamente infondati i rilievi sulla dosimetria (per genericita della censura in sede di appello) e ha motivato correttamente il diniego della sospensione condizionale perche l'imputato aveva gia beneficiato della sospensione per due volte, ostativa ai sensi dell'art. 164, comma terzo, c.p.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Ritenuto integrato: la condotta consiste nell'uso indebito di strumenti di pagamento consegnati per finalita delegate; la detenzione limitata e l'assenza di interversio possessionis escludono l'appropriazione indebita
art. 646 cod. pen.
Richiamata dalla difesa per la riqualificazione in appropriazione indebita; la Corte ha escluso l'applicabilita per mancanza del requisito del possesso/trasformazione della disponibilita del bene
art. 131-bis cod. pen.
Invocata come causa di non punibilita per particolare tenuita; esclusa in presenza del presupposto ostativo del comportamento abituale dimostrato da precedenti della stessa indole
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Richiamati come parametri di inquadramento dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha escluso alcune censure per inammissibilita e altre per infondatezza
art. 610 e art. 611 cod. proc. pen.
Richiamati in punto di modalità di trattazione del procedimento (contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale)
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla dosimetria della pena; la Corte di appello aveva valutato e richiamato i parametri, ritenendo la pena equa
art. 164, comma terzo, cod. pen.
Applicato per escludere la concessione della sospensione condizionale della pena in presenza di due precedenti concessioni della stessa misura
Giurisprudenza - SU n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Principio secondo cui in cassazione i vizi di motivazione relativi a questioni di diritto non sono denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) se devono essere prospettate come violazioni di legge
Giurisprudenza - SU n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Principio sulla nozione di comportamento abituale: sussiste quando l'autore ha commesso, anche successivamente, almeno due reati della stessa indole oltre quello oggetto del procedimento
Massime di principio
- Uso indebito di carte di pagamento consegnate per finalita delegate integra art. 493-ter c.p. quando l'agente aveva solo detenzione limitata e non ha operato una interversio possessionis: non si riqualifica automaticamente in appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
- La causa di non punibilita per particolare tenuita (art. 131-bis) e esclusa se sussiste comportamento abituale; quest'ultimo si puo accertare anche sulla base delle annotazioni nel casellario giudiziale e non richiede un provvedimento speciale
- Per disapplicare la recidiva occorre una valutazione concreta dell'accresciuta pericolosita sociale; deduzioni generiche o non specifiche in appello rischiano di essere ritenute inidonee
- La dosimetria della pena deve essere dedotta con specificita in grado di gravame; motivazioni omissive in secondo grado possono non essere sindacabili se il motivo era manifestamente infondato o non adeguatamente dedotto
- Il diniego della sospensione condizionale e ostato dalla normativa quando il beneficiario ha gia ottenuto il beneficio per due precedenti occasioni (art. 164, comma terzo), indipendentemente dalla prognosi futura
- In cassazione, le contestazioni che riguardano errori di diritto devono essere formulate come violazioni di norma e non soltanto come vizi di motivazione; i rimedi per motivazioni critiche sono limitati se non adeguatamente inquadrati proceduralmente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02919/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02920/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02921/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02922/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02923/2026 del 26/01/2026
- Sentenza penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02924/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →