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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23421/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo relativo a varie cartelle di pagamento concernenti diversi tributi per gli anni d'imposta dal 2001 al 2010. Il contribuente assumeva di non avere mai ricevuto conoscenza delle cartelle e contestava anche una serie di atti interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione e preavviso di iscrizione ipotecaria). La CTP aveva accolto il ricorso solo perché le amministrazioni non si erano costituite; in appello, però, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo, sulla base della documentazione prodotta, che le cartelle fossero state regolarmente notificate, talune direttamente e altre a familiare convivente, e che la prescrizione non fosse maturata per effetto di sette atti interruttivi. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle notificazioni delle cartelle e degli atti successivi; 2) violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti; 3) errata ripartizione dell'onere della prova in ordine alla notificazione; 4) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 e omesso esame della tardività della documentazione prodotta in appello dall'agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente. Ha osservato che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e che, nei processi pendenti, la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 si applica anche ai giudizi in corso. Secondo la Corte, l'impugnazione diretta di ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo nei casi specificamente previsti dalla norma, cioè quando il debitore dimostri un pregiudizio concreto per la partecipazione a una gara pubblica, per la riscossione di somme da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la PA. Nel caso concreto non risultava allegata/provata alcuna di tali ipotesi; la sopravvenuta iscrizione ipotecaria richiamata nella memoria non era sufficiente a integrare l'azione diretta prevista dalla legge. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come disciplina delle notificazioni delle cartelle di pagamento, ma la Corte non accoglie la censura sulla loro inesistenza o nullità.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sulle notificazioni in materia tributaria; la censura sul punto è stata ritenuta infondata.

  • artt. 137 e ss. c.p.c.

    Evocati in relazione alle notificazioni; la Corte non ravvisa invalidità delle notifiche contestate.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato ai fini della dedotta prescrizione; la Corte ritiene non maturata la prescrizione.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato ai fini della dedotta prescrizione; la Corte ritiene non maturata la prescrizione.

  • art. 5 d.l. n. 953/1982

    Richiamato come base della disciplina invocata sulla prescrizione dei tributi.

  • art. 3 d.l. n. 2/1986

    Richiamato come modifica della disciplina sulla prescrizione dei tributi.

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato sul termine di prescrizione/decadenza in materia sanzionatoria tributaria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la doglianza sull'onere della prova; la Corte reputa infondata la censura.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alla dedotta tardività della produzione documentale in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocato per il dedotto omesso esame della contestazione sulla tardività della documentazione.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per il principio iura novit curia: il giudice può qualificare diversamente i fatti e il rapporto, purché i fatti necessari coincidano con quelli allegati.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il divieto di porre a base della decisione fatti non oggetto di allegazione o contestazione.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."

    La norma è applicata nei processi pendenti; l'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico e non un atto impositivo impugnabile autonomamente. L'impugnazione diretta del ruolo/cartella è ammessa solo nei casi tassativi di pregiudizio concreto previsti dalla disposizione.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Citato come una delle ipotesi di pregiudizio legittimanti l'impugnazione diretta del ruolo/cartella.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Citato come una delle ipotesi di pregiudizio legittimanti l'impugnazione diretta del ruolo/cartella.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione del giudizio in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, poiché è un mero elaborato informatico che riporta i dati del ruolo e della cartella, ma non contiene di per sé una pretesa impositiva autonoma.
  • L'impugnazione diretta del ruolo o della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge, e richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e specifico per il debitore.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, in quanto norma che specifica e concretizza l'interesse ad agire.
  • Il giudice, in forza del principio iura novit curia, può qualificare diversamente i fatti allegati, ma non può fondare la decisione su fatti non puntualmente allegati o contestati dalle parti.
  • La deduzione di nullità delle notifiche e di prescrizione dei crediti deve essere sorretta da allegazioni e prove idonee; in mancanza, le censure sono infondate.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le misure sanzionatorie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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