Cassazione Civile, Ordinanza n. 23421/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo relativo a varie cartelle di pagamento concernenti diversi tributi per gli anni d'imposta dal 2001 al 2010. Il contribuente assumeva di non avere mai ricevuto conoscenza delle cartelle e contestava anche una serie di atti interruttivi della prescrizione (avvisi di intimazione e preavviso di iscrizione ipotecaria). La CTP aveva accolto il ricorso solo perché le amministrazioni non si erano costituite; in appello, però, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo, sulla base della documentazione prodotta, che le cartelle fossero state regolarmente notificate, talune direttamente e altre a familiare convivente, e che la prescrizione non fosse maturata per effetto di sette atti interruttivi. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle notificazioni delle cartelle e degli atti successivi; 2) violazione delle norme sulla prescrizione dei crediti; 3) errata ripartizione dell'onere della prova in ordine alla notificazione; 4) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 e omesso esame della tardività della documentazione prodotta in appello dall'agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente. Ha osservato che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e che, nei processi pendenti, la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 si applica anche ai giudizi in corso. Secondo la Corte, l'impugnazione diretta di ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo nei casi specificamente previsti dalla norma, cioè quando il debitore dimostri un pregiudizio concreto per la partecipazione a una gara pubblica, per la riscossione di somme da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la PA. Nel caso concreto non risultava allegata/provata alcuna di tali ipotesi; la sopravvenuta iscrizione ipotecaria richiamata nella memoria non era sufficiente a integrare l'azione diretta prevista dalla legge. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come disciplina delle notificazioni delle cartelle di pagamento, ma la Corte non accoglie la censura sulla loro inesistenza o nullità.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come norma sulle notificazioni in materia tributaria; la censura sul punto è stata ritenuta infondata.
artt. 137 e ss. c.p.c.
Evocati in relazione alle notificazioni; la Corte non ravvisa invalidità delle notifiche contestate.
art. 2946 c.c.
Richiamato ai fini della dedotta prescrizione; la Corte ritiene non maturata la prescrizione.
art. 2948 c.c.
Richiamato ai fini della dedotta prescrizione; la Corte ritiene non maturata la prescrizione.
art. 5 d.l. n. 953/1982
Richiamato come base della disciplina invocata sulla prescrizione dei tributi.
art. 3 d.l. n. 2/1986
Richiamato come modifica della disciplina sulla prescrizione dei tributi.
art. 20 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato sul termine di prescrizione/decadenza in materia sanzionatoria tributaria.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la doglianza sull'onere della prova; la Corte reputa infondata la censura.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione alla dedotta tardività della produzione documentale in appello.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per il dedotto omesso esame della contestazione sulla tardività della documentazione.
art. 113, comma 1, c.p.c.
Richiamato per il principio iura novit curia: il giudice può qualificare diversamente i fatti e il rapporto, purché i fatti necessari coincidano con quelli allegati.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il divieto di porre a base della decisione fatti non oggetto di allegazione o contestazione.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."
La norma è applicata nei processi pendenti; l'estratto di ruolo è un mero elaborato informatico e non un atto impositivo impugnabile autonomamente. L'impugnazione diretta del ruolo/cartella è ammessa solo nei casi tassativi di pregiudizio concreto previsti dalla disposizione.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Citato come una delle ipotesi di pregiudizio legittimanti l'impugnazione diretta del ruolo/cartella.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Citato come una delle ipotesi di pregiudizio legittimanti l'impugnazione diretta del ruolo/cartella.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione del giudizio in conformità alla proposta del consigliere delegato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, poiché è un mero elaborato informatico che riporta i dati del ruolo e della cartella, ma non contiene di per sé una pretesa impositiva autonoma.
- L'impugnazione diretta del ruolo o della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge, e richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e specifico per il debitore.
- La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, in quanto norma che specifica e concretizza l'interesse ad agire.
- Il giudice, in forza del principio iura novit curia, può qualificare diversamente i fatti allegati, ma non può fondare la decisione su fatti non puntualmente allegati o contestati dalle parti.
- La deduzione di nullità delle notifiche e di prescrizione dei crediti deve essere sorretta da allegazioni e prove idonee; in mancanza, le censure sono infondate.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le misure sanzionatorie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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