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Sentenza

Sentenza n. 183/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del “Regolamento per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile” del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Monfalcone n. 31 dell’11 luglio 2025 (“Regolamento Impianti 2025”), unitamente ai documenti allegati recanti “Relazione”, “Localizzazione Impianti Esistenti e Aree di Ricerca” e “Zonizzazione”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile, con relativi atti allegati di relazione, mappa delle localizzazioni e zonizzazione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il regolamento comunale deducendo tre motivi di violazione di legge ed eccesso di potere. In primo luogo, ha contestato le limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti, che li avrebbero consentiti soltanto in aree circoscritte, escludendoli di fatto dal restante territorio comunale, mediante oneri probatori, distanze minime e individuazione generalizzata di aree sensibili non consentiti dalla normativa statale. In secondo luogo, ha censurato il divieto di installazione nelle aree vincolate, ritenendolo generalizzato, non fondato su valutazioni caso per caso e lesivo del riparto di competenze, poiché il Comune si sarebbe sostituito all'autorità paesaggistica. In terzo luogo, ha contestato l'aggravamento del procedimento autorizzatorio mediante l'imposizione di adempimenti ulteriori, quali la SCIA edilizia e una relazione tecnica asseverata, nonché limitazioni alla co-ubicazione degli impianti, in contrasto con il regime semplificato previsto dalla legge e con le competenze di altre autorità. Il Comune ha resistito. Il TAR ha esaminato prioritariamente la questione processuale relativa all'interesse attuale all'impugnazione del regolamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale, senza esaminare nel merito i tre motivi di illegittimità. Il regolamento impugnato è stato qualificato come atto generale e astratto, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare comunale in materia di impianti di telefonia mobile. Secondo il giudice, le disposizioni regolamentari, proprio per la loro generalità e astrattezza, non producono di regola una lesione direttamente attuale e concreta, che sorge soltanto con l'adozione di un atto applicativo lesivo; il regolamento deve quindi essere impugnato congiuntamente a tale atto. La ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un provvedimento applicativo direttamente lesivo, né ha chiarito il rapporto di presupposizione tra il regolamento e alcuni dinieghi oggetto di altri giudizi, peraltro relativi a istanze anteriori all'adozione del regolamento, sicché non ne era provata l'applicabilità. Non risultavano neppure impugnate disposizioni immediatamente lesive. La stessa dichiarazione di avere agito in via cautelativa confermava l'assenza di attualità dell'interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la natura meramente processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 6, l. n. 36/2001

    I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.

    La norma attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare finalizzata al corretto insediamento urbanistico e alla minimizzazione dell'esposizione con riferimento a siti sensibili specificamente individuati, escludendo limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti; nel caso concreto, tuttavia, il TAR non ha esaminato la legittimità sostanziale del regolamento.

  • art. 7 d.lgs. n. 267/2000

    Il regolamento è stato adottato nell'esercizio della potestà regolamentare comunale.

  • art. 16 l.r. n. 3/2011

    Nel rispetto dei principi informatori di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 36/2001, i Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento comunale per la telefonia mobile. Il regolamento disciplina su tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni.

    La disposizione qualifica il regolamento comunale per la telefonia mobile come atto destinato a disciplinare l'installazione degli impianti sull'intero territorio comunale; nel caso deciso, essa è stata utilizzata per confermare la natura generale e astratta del regolamento.

  • art. 120 d.lgs. n. 259/2003

    La norma è richiamata dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 nel quadro della disciplina statale sugli impianti di comunicazione elettronica, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 7 d.lgs. n. 267/2000

    Il regolamento è stato adottato nell'esercizio della potestà regolamentare comunale.

Massime di principio

  • Un regolamento comunale avente natura generale e astratta, anche quando disciplini la localizzazione di impianti di telefonia mobile, non è normalmente direttamente lesivo: l'interesse all'impugnazione sorge quando una sua disposizione trovi applicazione in un provvedimento concreto che attualizzi e renda specifica la lesione.
  • Il regolamento generale deve essere impugnato congiuntamente all'atto applicativo lesivo, salvo che contenga specifiche disposizioni dotate di immediata efficacia lesiva e direttamente incidenti sulla posizione del destinatario anche in assenza di un provvedimento applicativo.
  • Chi impugna direttamente un regolamento comunale deve dimostrare l'esistenza dell'atto applicativo lesivo e il rapporto di presupposizione tra quest'ultimo e il regolamento; non è sufficiente richiamare genericamente provvedimenti adottati in procedimenti diversi, soprattutto quando tali procedimenti siano anteriori all'adozione del regolamento.
  • La proposizione del ricorso in via meramente cautelativa, in assenza di un provvedimento concretamente lesivo, evidenzia la mancanza di un interesse attuale e concreto all'impugnazione e comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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