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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7631/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia, in quanto il difensore ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 17 novembre 2022. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il curatore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Como che aveva confermato il rigetto, in parte, dell'istanza di dissequestro delle somme sui conti correnti intestati a "Prima Comunicazione Group S.r.l." e "Theoria & Co. S.r.l.", avanzando due motivi: (1) violazione dell'art. 12‑bis del d.lgs. n. 74/2000, sostenendo che le somme non potevano essere assoggettate a sequestro preventivo; (2) errata applicazione dell'art. 240, terzo comma, cod. pen., poiché le somme sarebbero appartenute a soggetti estranei al reato

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero; dal testo emerge solo che il P.M. ha formulato conclusioni ai sensi di tale disposizione, chiedendo il rigetto del ricorso

  • art. 12‑bis, d.lgs. n. 74/2000

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità del sequestro delle somme su conti societari; la Corte non si è pronunciata sul merito della questione, essendo il ricorso caduto per rinuncia

  • art. 240, terzo comma, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione del sequestro a somme di estranei al reato; anche in questo caso non è intervenuta una decisione di merito da parte della Corte, per effetto della rinuncia

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Applicato quale norma che giustifica la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinuncia

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., l'inammissibilità della impugnazione: se si rinuncia non viene pronunciata la decisione di merito sulla questione sostanziale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, il giudice può condannare il ricorrente alle spese processuali e applicare sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
  • Le questioni sostanziali invocate (es. illegittimità del sequestro per effetto dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 o appartenenza delle somme a terzi ai sensi dell'art. 240 c.3 cod. pen.) non vengono esaminate se il ricorso si estingue per rinuncia: per ottenere una pronuncia sul merito è necessario non rinunciare e far valere tempestivamente le difese nei gradi di giudizio utili.
  • In casi di sequestro di somme su conti intestati a società diverse dall'imputato/ fallito, è importante documentare fin da subito la titolarità effettiva e la natura dei fondi (capitale sociale, crediti, somme di terzi) e utilizzare i rimedi processuali disponibili (istanza di dissequestro al Gip, appello) senza rinunciare prematuramente all'impugnazione se si vuole ottenere una pronuncia di merito.
  • Prima di rinunciare a un ricorso che impugna provvedimenti cautelari su beni, valutare il rischio di dover sostenere le spese processuali e sanzioni: la rinuncia può rendere inevitabile il pagamento di somme a titolo di ammenda/cassa delle ammende.

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