Cassazione Penale, Ordinanza n. 13906/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Un condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia del 17 ottobre 2025. Il testo non consente di ricostruire il contenuto sostanziale dell'ordinanza impugnata, poiché la Corte decide esclusivamente su un profilo processuale preliminare: l'ammissibilità del ricorso. Il motivo di ricorso, per come emerge dal provvedimento, non è esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per gli atti successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto personalmente dall'interessato dopo il 3 agosto 2017, quando la legge n. 103 del 2017 ha escluso la facoltà dell'imputato o condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato nei casi disciplinati dalla riforma del 2017; è richiesta la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio in cassazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Quando il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto del requisito soggettivo di sottoscrizione, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano.
legge n. 103 del 2017
Ha introdotto la regola per cui, per i provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, l'imputato/condannato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in presenza di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
Conferma l'orientamento per cui, dopo la riforma del 2017, il ricorso personale dell'imputato o del condannato è inammissibile se non sottoscritto da difensore cassazionista.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti successivi al 3 agosto 2017 non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, ma richiede necessariamente la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore cassazionista integra una causa immediata di inammissibilità del ricorso, rilevabile de plano senza esame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso per irritualità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
- La verifica preliminare sulla ritualità soggettiva dell'impugnazione assorbe ogni questione sostanziale o di merito relativa al provvedimento impugnato.
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