Cassazione Penale, Sentenza n. 24998/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Romeo Ricci: il Tribunale dell'esecuzione rigettò la richiesta ritenendo inesistente la causa di revoca di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il reato contestato risultava commesso il 25/11/2014, quindi prima del passaggio in giudicato (23/4/2015). Il Procuratore ha impugnato sostenendo che, pur non essendo applicabile la lettera n.1, sussisteva comunque la revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificarla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore: ha ritenuto che la revoca "di diritto" prevista dall'art. 168 (primo comma, nn. 1 e 2, e terzo comma) abbia natura dichiarativa e che il giudice dell'esecuzione, investito della domanda, doveva comunque verificare la sussistenza della revoca obbligatoria ex art. 168, primo comma, n. 2. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio, garantendo il contraddittorio sulle nuove ragioni (nuova causa petendi).
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (revoca della sospensione condizionale della pena)
La Corte ha interpretato la revoca prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1 e n. 2 (nonché il terzo comma) come un provvedimento di natura dichiarativa "di diritto": quando ricorre la fattispecie normativa il giudice deve accertarla e dichiararla, indipendentemente dalle ragioni addotte a fondamento della domanda. In particolare: n.1 riguarda il reato commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato; n.2 prevede la revoca obbligatoria per la commissione di nuovo delitto che abbia comportato condanna.
art. 606, comma secondo, cod. pen.
Richiamato per il principio di preclusione processuale: istanze reiterative meramente identiche e prive di nuovi elementi sono inammissibili. Tuttavia, la Corte precisa che ciò non impedisce di proporre un nuovo incidente fondato su diversa causa petendi o su nuovi elementi, che deve essere esaminato.
Massime di principio
- La revoca "di diritto" della sospensione condizionale (art. 168, primo comma, nn. 1 e 2) ha natura dichiarativa: il giudice dell'esecuzione deve verificare d'ufficio o su istanza la sussistenza della fattispecie e, se accertata, dichiarare la revoca.
- Se il giudice valuta una sola causa di revoca (es. n.1) e la esclude, ma non verifica una diversa causa obbligatoria (es. n.2) sollevata dal pubblico ministero, la sua ordinanza può essere annullata in cassazione per errore di diritto.
- Il divieto del ne bis in idem/processuale non osta a riproporre un incidente di esecuzione fondato su una diversa causa petendi o su nuovi elementi: nuove questioni giuridiche o fatti diversi devono essere valutati anche se il petitum appare simile.
- Il giudice dell'esecuzione, quando riapre la valutazione su nuova causa petendi, deve assicurare il pieno contraddittorio tra le parti e permettere al difensore e al P.M. di discutere la questione.
- Prima di decidere sulla revoca occorre accertare con precisione i tempi (data dei fatti, data del passaggio in giudicato) e la natura delle condanne intervenute: l'inapplicabilità di una specifica lettera dell'art. 168 non esclude automaticamente altre lettere applicabili.
- Il pubblico ministero ha la possibilità di impugnare l'ordinanza dell'esecuzione se ritiene omessa la verifica di una causa di revoca obbligatoria; la Cassazione può annullare e rinviare per consentire la corretta applicazione della norma.
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