Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24998/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Romeo Ricci: il Tribunale dell'esecuzione rigettò la richiesta ritenendo inesistente la causa di revoca di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il reato contestato risultava commesso il 25/11/2014, quindi prima del passaggio in giudicato (23/4/2015). Il Procuratore ha impugnato sostenendo che, pur non essendo applicabile la lettera n.1, sussisteva comunque la revoca obbligatoria ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificarla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore: ha ritenuto che la revoca "di diritto" prevista dall'art. 168 (primo comma, nn. 1 e 2, e terzo comma) abbia natura dichiarativa e che il giudice dell'esecuzione, investito della domanda, doveva comunque verificare la sussistenza della revoca obbligatoria ex art. 168, primo comma, n. 2. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata al giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio, garantendo il contraddittorio sulle nuove ragioni (nuova causa petendi).

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen. (revoca della sospensione condizionale della pena)

    La Corte ha interpretato la revoca prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1 e n. 2 (nonché il terzo comma) come un provvedimento di natura dichiarativa "di diritto": quando ricorre la fattispecie normativa il giudice deve accertarla e dichiararla, indipendentemente dalle ragioni addotte a fondamento della domanda. In particolare: n.1 riguarda il reato commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato; n.2 prevede la revoca obbligatoria per la commissione di nuovo delitto che abbia comportato condanna.

  • art. 606, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato per il principio di preclusione processuale: istanze reiterative meramente identiche e prive di nuovi elementi sono inammissibili. Tuttavia, la Corte precisa che ciò non impedisce di proporre un nuovo incidente fondato su diversa causa petendi o su nuovi elementi, che deve essere esaminato.

Massime di principio

  • La revoca "di diritto" della sospensione condizionale (art. 168, primo comma, nn. 1 e 2) ha natura dichiarativa: il giudice dell'esecuzione deve verificare d'ufficio o su istanza la sussistenza della fattispecie e, se accertata, dichiarare la revoca.
  • Se il giudice valuta una sola causa di revoca (es. n.1) e la esclude, ma non verifica una diversa causa obbligatoria (es. n.2) sollevata dal pubblico ministero, la sua ordinanza può essere annullata in cassazione per errore di diritto.
  • Il divieto del ne bis in idem/processuale non osta a riproporre un incidente di esecuzione fondato su una diversa causa petendi o su nuovi elementi: nuove questioni giuridiche o fatti diversi devono essere valutati anche se il petitum appare simile.
  • Il giudice dell'esecuzione, quando riapre la valutazione su nuova causa petendi, deve assicurare il pieno contraddittorio tra le parti e permettere al difensore e al P.M. di discutere la questione.
  • Prima di decidere sulla revoca occorre accertare con precisione i tempi (data dei fatti, data del passaggio in giudicato) e la natura delle condanne intervenute: l'inapplicabilità di una specifica lettera dell'art. 168 non esclude automaticamente altre lettere applicabili.
  • Il pubblico ministero ha la possibilità di impugnare l'ordinanza dell'esecuzione se ritiene omessa la verifica di una causa di revoca obbligatoria; la Cassazione può annullare e rinviare per consentire la corretta applicazione della norma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.