Ordinanza n. 2505/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento n. -OMISSIS- del 2/02/2026 con cui il Consolato Generale d’Italia in Istanbul ha respinto il visto d’ingresso per motivi di studio richiesto dalla ricorrente ex art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 286/1998 ed ex art. 6 bis d.P.R. n. 334/2004; - di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio richiesto ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 6-bis d.P.R. 334/2004, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego è stato contestato insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la questione cautelare riguardava, in particolare, la sufficienza delle risorse economiche necessarie a consentire alla cittadina azera la frequenza, all’estero rispetto al Paese d’origine, del corso di laurea in lingua inglese “Earth System and Global Changes” presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il Collegio ha considerato completa l’istruttoria amministrativa posta a fondamento del diniego. In particolare, ha valorizzato l’insufficienza delle risorse economiche della ricorrente: ella non risultava svolgere attività lavorativa né disporre di altre rendite o fonti reddituali note, mentre le somme depositate sui conti correnti intestati a lei risultavano versate in contanti e in prossimità della domanda di visto. Non è stata quindi concessa la sospensione dell’efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Norma indicata quale base della richiesta del visto d’ingresso per motivi di studio.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Norma indicata quale ulteriore base normativa della richiesta del visto per motivi di studio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha verificato i presupposti della tutela cautelare e ha respinto la sospensione per assenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di visto per motivi di studio non presenta un fumus boni iuris quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria ritenuta completa e abbia motivatamente accertato che il richiedente non dispone di risorse economiche sufficienti e attendibili per sostenere gli studi all’estero.
- Ai fini della verifica della sufficienza dei mezzi economici per il rilascio di un visto di studio, possono assumere rilievo negativo l’assenza di attività lavorativa, rendite o altre fonti reddituali note e la presenza di somme versate in contanti sui conti del richiedente in prossimità della domanda di visto, ove tali elementi rendano non adeguatamente dimostrata la disponibilità stabile delle risorse.
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