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Ordinanza

Ordinanza n. 2505/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento n. -OMISSIS- del 2/02/2026 con cui il Consolato Generale d’Italia in Istanbul ha respinto il visto d’ingresso per motivi di studio richiesto dalla ricorrente ex art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 286/1998 ed ex art. 6 bis d.P.R. n. 334/2004; - di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202603981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di studio richiesto ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 6-bis d.P.R. 334/2004, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego è stato contestato insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la questione cautelare riguardava, in particolare, la sufficienza delle risorse economiche necessarie a consentire alla cittadina azera la frequenza, all’estero rispetto al Paese d’origine, del corso di laurea in lingua inglese “Earth System and Global Changes” presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il Collegio ha considerato completa l’istruttoria amministrativa posta a fondamento del diniego. In particolare, ha valorizzato l’insufficienza delle risorse economiche della ricorrente: ella non risultava svolgere attività lavorativa né disporre di altre rendite o fonti reddituali note, mentre le somme depositate sui conti correnti intestati a lei risultavano versate in contanti e in prossimità della domanda di visto. Non è stata quindi concessa la sospensione dell’efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Norma indicata quale base della richiesta del visto d’ingresso per motivi di studio.

  • art. 6-bis d.P.R. 334/2004

    Norma indicata quale ulteriore base normativa della richiesta del visto per motivi di studio.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il TAR ha verificato i presupposti della tutela cautelare e ha respinto la sospensione per assenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di visto per motivi di studio non presenta un fumus boni iuris quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria ritenuta completa e abbia motivatamente accertato che il richiedente non dispone di risorse economiche sufficienti e attendibili per sostenere gli studi all’estero.
  • Ai fini della verifica della sufficienza dei mezzi economici per il rilascio di un visto di studio, possono assumere rilievo negativo l’assenza di attività lavorativa, rendite o altre fonti reddituali note e la presenza di somme versate in contanti sui conti del richiedente in prossimità della domanda di visto, ove tali elementi rendano non adeguatamente dimostrata la disponibilità stabile delle risorse.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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