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Sentenza

Sentenza del 14/11/2023 n. 31702 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sulla applicazione della TARI per l'annualità indicata: il Comune chiedeva il pagamento integrale della TARI per le superfici occupate dalla società (magazzino e vendita) ritenendo che i rifiuti da imballaggio prodotti fossero assimilabili agli urbani o comunque soggetti alla privativa comunale; la Crossing Srl sosteneva che sulle stesse aree si producevano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali costituiti da imballaggi secondari e terziari, da essa smaltiti autonomamente conformemente alla normativa, e quindi chiedeva l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile. Il Comune impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado favorevole, in via parziale, alla contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del Comune nella parte in cui ribadisce il principio di specialità degli imballaggi: gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari se non è attivata la raccolta differenziata) non possono essere assoggettati ex lege al circuito di raccolta dei rifiuti urbani e, quindi, non sono in generale assimilabili agli urbani. Tuttavia la Corte ha accolto i motivi 4, 5, 6 e 7 per carenze motivazionali della CTR: i giudici di appello non hanno effettuato un accertamento concreto e motivato sulla continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali, sull'idoneità della denuncia e sul rispetto degli obblighi dichiarativi della contribuente, e non hanno considerato che la parte fissa della tariffa resta comunque dovuta. Per questi profili la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR d'Abruzzo in diversa composizione perché colmi le lacune motivazionali e applichi i principi di diritto richiamati. Spese di giudizio a carico della parte soccombente in sede di rinvio, come disposto.

Norme richiamate

  • L. n. 147/2013, art. 1

    definisce il presupposto TARI, esclude dalla tassazione le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali previa dimostrazione dello smaltimento conforme; affida ai regolamenti comunali la disciplina di riduzioni per rifiuti speciali assimilati e gli obblighi dichiarativi del contribuente

  • D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

    art. 218 e richiamo a artt. 216 bis e ss., artt. 221, 226

    recepisce la definizione e la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio; stabilisce che imballaggi terziari non possono essere conferiti nel normale circuito di raccolta urbana e disciplina la gestione a carico dei produttori

  • Direttiva 94/62/CE e modifiche (es. Direttiva 2004/12/CE)

    artt. 2 e 3 (definizioni di imballaggio e rifiuto di imballaggio)

    fornisce le definizioni interpretative degli imballaggi primario, secondario, terziario usate come parametro di riferimento per la normativa nazionale

  • D.Lgs. n. 22/1997

    artt. 34 e ss. (richiamati)

    normativa previgente sulla gestione degli imballaggi confermata nella sostanza dal Codice dell'Ambiente e richiamata per il principio di specialità nella gestione degli imballaggi

  • Regolamento comunale TARI

    i regolamenti comunali possono prevedere riduzioni e discipline di assimilazione, ma non possono dispiegare effetti contrari alla disciplina europea e nazionale in tema di imballaggi terziari e secondari non raccolti: le disposizioni regolamentari in contrasto con il divieto di assimilazione vanno disapplicate in part

  • Giurisprudenza richiamata

    Cass. nn. 8205/2022, 8222/2022, 10010/2019, 4793/2016 e altre

    conferma i principi: onere della prova a carico del contribuente per ottenere esclusione/riduzione; imballaggi terziari non assimilabili; parte fissa della tariffa sempre dovuta

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari e gli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata non possono essere assimilati ai rifiuti urbani: il loro smaltimento esula in via ordinaria dalla privativa comunale.
  • Il contribuente che pretende l'esclusione o la riduzione della TARI per produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali ha l'onere di provare la natura speciale dei rifiuti, la prevalenza e continuità della loro produzione sulle specifiche superfici e l'avvenuto trattamento/smaltimento conforme alla normativa tramite documentazione e dichiarazioni idonee.
  • La TARI è composta da una parte variabile e una parte fissa: la parte variabile può non essere dovuta per le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili e smaltiti autonomamente, mentre la parte fissa resta dovuta integralmente in quanto copre costi generali del servizio e la potenziale idoneità delle superfici a produrre rifiuti.
  • I regolamenti comunali possono disciplinare riduzioni ed assimilazioni, ma non possono derogare alle norme sovraordinate che vietano l'assimilazione degli imballaggi terziari: norme regolamentari in contrasto vanno disapplicate dal giudice.
  • In caso di produzione mista di rifiuti urbani e speciali, se non è possibile delimitare le porzioni, si applicano riduzioni proporzionali della superficie tassabile secondo il regolamento comunale; la prova e la verifica concreta sono essenziali e il giudice d'appello deve motivare puntualmente.
  • Da un punto di vista processuale, omissioni o lacune motivazionali in sede di appello, specie riguardo all'istruttoria sulla prevalenza e sulla dichiarazione, possono determinare cassazione e rinvio per integrale valutazione delle prove e applicazione dei principi di diritto.

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