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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3329/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della sua condanna per furti in abitazione con due motivi: (1) nullità della sentenza di primo grado per presunta carenza dei requisiti formali ex art. 546 c.p.p. (mancanza dell'intestazione, dell'indicazione dell'autorita, delle generalita dell'imputato, del dispositivo con l'indicazione degli articoli violati); (2) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunta applicazione del principio ne bis in idem: Mazzoleni sosteneva di essere già stato definitivamente giudicato per gli stessi fatti e per gli stessi beni trovati al momento dell'arresto, con un unico verbale di sequestro privo di elencazione dettagliata, sicché l'azione nei suoi confronti sarebbe improcedibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: ai sensi dell'art. 546, comma 3, c.p.p., la nullità della sentenza opera soltanto se manca o è incompleto l'elemento essenziale del dispositivo o se manca la sottoscrizione del giudice; gli altri elementi formali dedotti non sono elementi essenziali che determinano la nullità. Inoltre la mancanza di motivazione non è, di per sé, causa di annullamento in appello nelle ipotesi indicate dall'art. 604 c.p.p., potendo il giudice d'appello integrare la motivazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato l'eccezione di ne bis in idem: per la preclusione è necessaria l'identità storico-naturalistica del fatto in tutti i suoi elementi (condotta, evento, nesso causale, e riguardo a circostanze di tempo, luogo e persona). Nel caso di specie, pur essendo comune il contesto temporale, i furti sono avvenuti in abitazioni diverse con persone offese diverse; la precedente sentenza riguardava furti in immobili diversi e non emerge l'identità puntuale dei singoli oggetti sottratti. La sentenza di merito è dunque confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sostanziale concernente il furto in abitazione; la Corte ha confermato che la fattispecie può ricomprendere più reati distinti quando le sottrazioni avvengono in contesti spaziali giuridicamente distinti (diverse abitazioni/contesti di detenzione).

  • art. 625 cod. pen.

    Richiamata nell'imputazione per le aggravanti contestate; la Corte non ha rilevato profili tali da incidere sul giudizio di identità del fatto ai fini del ne bis in idem.

  • art. 61 n.5 cod. pen.

    Norma sulle circostanze aggravanti richiamata nell'imputazione, presa in considerazione ai fini della determinazione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente ha invocato inosservanza di norme di legge processuali, ma la Corte l'ha ritenuta infondata relativamente ai vizi formali addebitati.

  • art. 546 c.p.p.

    La Corte interpreta il comma 3 nel senso che la nullità della sentenza sussiste solo se mancano o sono incompleti gli elementi essenziali del dispositivo o la sottoscrizione del giudice; altre omissioni formali non determinano automaticamente nullità.

  • art. 649 c.p.p.

    Norma sull'improcedibilità per ne bis in idem: la Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui occorre identità storico-naturalistica del fatto in tutti gli elementi (condotta, evento, nesso causale) e con riferimento a tempo, luogo e persona; nel caso di furti in abitazioni diverse questa identità non sussiste.

  • art. 604 c.p.p.

    Richiamata nella discussione sulla mancanza di motivazione: la Corte evidenzia che la mancanza di motivazione non rientra tra i casi tassativi per cui l'appello deve dichiarare la nullità della sentenza e trasmettere gli atti, potendo il giudice d'appello integrare la motivazione.

  • art. 547 c.p.p.

    Richiamato nei precedenti giurisprudenziali sul potere del giudice di integrare o correggere errori materiali; non ha determinato l'annullamento del provvedimento impugnato nel caso concreto.

Massime di principio

  • La nullità formale di una sentenza per vizi dell'atto è limitata: l'art. 546 c.p.p. tutela essenzialmente la presenza e completezza del dispositivo e la sottoscrizione; vizi quali intestazione o mancata indicazione di taluni elementi non determinano automaticamente la nullità.
  • Il principio ne bis in idem richiede l'identità storico-naturalistica del fatto in tutti i suoi elementi (condotta, evento, nesso causale) e, in particolare, identità di circostanze di tempo, luogo e persona; furti commessi in abitazioni diverse, anche nella stessa notte, possono costituire reati distinti.
  • Non basta la mera coincidenza di tipologie di beni sottratti per affermare l'identità del fatto: occorre dimostrare l'identità materiale dei singoli oggetti o che il contesto giuridico di detenzione sia il medesimo.
  • La valutazione del giudice di merito circa l'incidenza di una precedente condanna sulla determinazione della pena può ridurre il carico sanzionatorio ma non equivale, di per sé, a riconoscimento dell'identità dell'intero fatto ai fini dell'improcedibilità.
  • In caso di mancata o carente motivazione della sentenza di primo grado il giudice d'appello ha poteri di piena cognizione e può integrare o redigere la motivazione, e la sola carenza non determina automaticamente l'annullamento in cassazione salvo i casi tassativi previsti dalla legge.

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