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Ordinanza

Ordinanza n. 1135/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della comunicazione di diniego di riconoscimento di titolo estero del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione m_pi. AOOD-GOSV REGISTRO UFFICIALE U. 0058685 del 20.10.2025, notificato a mezzo mail in data 20.10.2025 (doc. 1); - della comunicazione recante preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 a firma del Dirigente Dott. Vito Abbadessa priva di data notificata a mezzo mail in data 08.09.2025 (doc. 2); - nonché, per quanto di ragione, del parere non noto del Ministero dell’Università e della ricerca – trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 24607 del 6 giugno 2024, sfavorevole al riconoscimento del titolo conseguito all’estero da parte della ricorrente; - nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto; e per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a riesaminare l’istanza, eventualmente disponendo misure compensative, e, conseguentemente, a concludere positivamente il procedimento di riconoscimento del titolo straniero.

Giustizia amministrativa202515941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di studio conseguito all'estero, preceduto da preavviso di rigetto e fondato anche su un parere ministeriale sfavorevole

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di titolo estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di riconoscimento del titolo estero, il preavviso di rigetto e gli atti presupposti, chiedendo anche la sospensione cautelare e la condanna dell'amministrazione al riesame dell'istanza, eventualmente mediante l'imposizione di misure compensative, nonché alla conclusione positiva del procedimento. Nella fase cautelare il giudice ha rilevato, a un primo sommario esame, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel settore di riferimento. Ha inoltre ritenuto plausibile che le differenze tra la formazione complessivamente acquisita all'estero e quella prevista dall'ordinamento italiano possano essere superate mediante adeguate misure compensative.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ravvisando un fumus boni iuris nella possibile insufficiente valutazione della documentazione e dell'esperienza professionale della ricorrente, nonché nella possibilità di colmare le differenze formative mediante misure compensative. Ha ravvisato il periculum in mora poiché il diniego poteva determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere sino al 30 giugno 2026. Ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento di rigetto fino alla scadenza del contratto. La fissazione dell'udienza di merito è stata riservata a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non decide specificamente sulla sua legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la tutela cautelare: la sospensione è stata concessa sulla base della valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo conseguito all'estero può essere sospeso quando emerga, a un primo sommario esame, che l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
  • Le differenze tra la formazione conseguita all'estero e quella richiesta dall'ordinamento italiano possono, in linea di principio, essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché mediante il definitivo diniego del riconoscimento.
  • Sussiste il periculum in mora quando il diniego di riconoscimento del titolo estero sia idoneo a determinare la risoluzione del contratto di lavoro a termine in essere dell'interessato; in tal caso può essere disposta la sospensione degli effetti del diniego sino alla scadenza del contratto.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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