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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2680/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava le condanne per delitti connessi a tentata estorsione (pistola) e contestuale pluralità di reati con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Le censure principali erano: vizio per presunta violazione dell'art. 649 c.p.p. (ne bis in idem) in relazione alla diversa decisione sull'episodio della targa; contestazione dell'attendibilita' della persona offesa (Chiacchio) e della insufficienza della prova; omissione della Corte d'appello nel motivare sull'esclusione dell'aggravante mafiosa per Monfregolo; contestazione della ricorrenza dell'aggravante 416-bis.1 e della disparità di trattamento sanzionatorio tra i due imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e mancata specificità dei motivi, rilevando che gli appellanti si sono limitati a riproporre una lettura alternativa del merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte d'appello. E' stato richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può rivedere valutazioni di merito adeguatamente motivate. Confermate quindi le condanne e la motivazione dei giudici di merito. Sono state imposte ai ricorrenti le spese del procedimento e una sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Il divieto di un nuovo giudizio per lo stesso fatto impedisce procedimenti sul medesimo fatto già giudicato, ma non esclude che lo stesso fatto storico sia riesaminato in relazione a diverso reato; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e ha ricordato che la ricostruzione dei PM e del giudice di merito era compatibile con l'esercizio dell'azione penale.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Parametro invocabile per censurare vizi di motivazione. La Corte ha ritenuto che i motivi erano formulati in modo generico e non specificavano il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione che conduce all'inammissibilità del ricorso quando manca la specificità delle censure: la Corte ha applicato tale principio richiamando l'orientamento giurisprudenziale sul dovere di confronto critico con la motivazione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende per i ricorsi inammissibili per colpa; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a euro 3.000 a titolo di ammenda.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per delitti commessi da esponenti di associazione di tipo mafioso. La Corte d'appello aveva ritenuto ricorrenti elementi concreti che legittimavano l'applicazione dell'aggravante; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le contestazioni generiche sulla sua applicazione.

  • art. 81, 110, 112, 629 in riferimento all'art. 628 c.p.

    Norme sostanziali del codice penale usate nell'imputazione (concorso di persone, tentativo, estorsione, rapina): la Corte di merito ha ricostruito le condotte e le rapportato a queste fattispecie; la Cassazione non ha ritenuto fondate le generiche contestazioni difensive.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione di sintesi dei motivi per la necessità di riportare i motivi nei limiti strettamente necessari; usata dalla Corte nella trattazione formale del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono riproporre, in forma generica, gli stessi motivi già formulati in appello e motivatamente respinti: il ricorso deve confrontarsi criticamente e specificamente con la motivazione impugnata.
  • La Corte di legittimità non rivede la valutazione di merito (attendibilità delle prove, ricostruzione fattuale) se adeguatamente e logicamente motivata dal giudice di merito; occorre dimostrare un vizio di motivazione manifesto e specifico per ottenere accoglimento.
  • Il divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p.) impedisce un secondo giudizio sullo stesso fatto già giudicato, ma non vieta di considerare lo stesso fatto storico alla stregua di una fattispecie diversa se emergono elementi distinti.
  • Per censurare la motivazione occorre indicare il parametro di diritto (es. art. 606 c.p.p., lett. e)) e motivare concretamente in che punto la motivazione sia carente, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese processuali e ammende a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.), quindi è importante valutare la fondatezza della doglianza prima di proporre impugnazione.

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