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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27944/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi separati proposti da imputati già condannati in primo grado e poi definiti in appello con sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. su accordo delle parti. Per il primo imputato, la Corte d'appello aveva ridotto la pena previa esclusione della recidiva; il suo ricorso per cassazione denunciava un vizio di motivazione sulla dosimetria della pena. Per il secondo imputato, la Corte d'appello aveva escluso il reato associativo e lo aveva condannato per il solo reato di detenzione/spaccio di stupefacenti; il suo ricorso deduceva, da un lato, vizio di motivazione sulla statuizione di responsabilità e, dall'altro, vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Cassazione ha ritenuto il primo ricorso inammissibile perché la questione sulla pena era stata oggetto dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., con conseguente preclusione anche in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo ricorso manifestamente infondato, osservando che la motivazione della Corte territoriale era logica e corretta nel valorizzare la continuità dell'attività di spaccio, il suo inserimento in un'organizzazione strutturata e l'assenza di elementi per la lieve entità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo imputato ha rilevato che la censura sulla pena era coperta dall'accordo concluso in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con effetto preclusivo anche per il giudizio di legittimità. Per il secondo imputato ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, poiché la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi e aveva correttamente escluso sia dubbi sulla responsabilità sia la configurabilità della fattispecie di lieve entità. Conseguentemente, ha condannato entrambi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo sulla pena in appello preclude al ricorrente di dedurre in cassazione questioni oggetto dell'accordo, anche se rilevabili d'ufficio, con effetto assimilabile alla rinuncia all'impugnazione per quei profili.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La responsabilità per il reato di spaccio è stata ritenuta sussistente sulla base di elementi fattuali valorizzati dalla corte territoriale, tra cui continuità dell'attività e inserimento in un'organizzazione strutturata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità è stata esclusa perché l'attività di spaccio non presentava caratteri di assoluta minimalità dell'offesa, in ragione della continuità professionale e della struttura organizzativa del contesto.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come base normativa dell'accordo sulla pena in appello che ha delimitato la cognizione del giudice e ha determinato l'inammissibilità della censura sulla dosimetria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni oggetto di un accordo sulla pena concluso in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., poiché tale accordo produce un effetto preclusivo sull'intero prosieguo processuale, compreso il giudizio di legittimità.
  • La deduzione in cassazione di un vizio di motivazione sulla pena non è ammissibile se la determinazione del trattamento sanzionatorio è stata accettata dalle parti nell'ambito del concordato in appello.
  • Nella valutazione del reato di spaccio di stupefacenti, l'esclusione della lieve entità è giustificata quando la condotta si inserisca in un'attività continuativa, professionalmente organizzata e svolta entro una struttura criminosa non occasionale.
  • La qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede che l'offesa sia realmente minima; la presenza di continuità operativa e di un'organizzazione strutturata è incompatibile con tale riduzione di gravità.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione logica e non illogica sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del fatto, il ricorso che si limiti a sollecitare una diversa lettura del merito è manifestamente infondato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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