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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09401/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciata quale giudice di rinvio e in parziale riforma della decisione di primo grado, che l'aveva condannata alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per una pluralità di reati commessi fino al luglio 2020. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla diminuzione per l'attenuante della dissociazione attiva di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, c.p., sostenendo che la Corte territoriale l'avesse applicata solo sulla pena-base e non sull'intera pena già determinata in primo grado comprensiva degli aumenti per continuazione, ovvero che avrebbe dovuto rideterminare tali aumenti. Inoltre, si è lamentata l'omessa motivazione sull'entità della riduzione, ritenuta eccessivamente contenuta in un terzo anziché nella metà.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in contrasto con la norma e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, chiarendo che la diminuzione per l'attenuante deve essere applicata sulla pena-base e non sugli aumenti per i reati satellite, e che non esiste un obbligo del giudice di mantenere invariati gli aumenti già stabiliti o di ridurli in misura corrispondente all'attenuante. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo per manifesta infondatezza, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico e non contraddittorio il contenimento della riduzione al minimo, valorizzando la non decisività delle dichiarazioni rese dall'imputata, in particolare perché contenute in un memoriale e non rese nell'interrogatorio. Alla ricorrente sono state anche imposte le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    È richiamato quale reato associativo mafioso oggetto di condanna nel giudizio di merito.

  • art. 416-bis.1, comma 3, c.p.

    L'attenuante della dissociazione attiva va applicata sulla pena-base; la sua concessione non impone di ricalcolare in modo vincolato gli aumenti per continuazione.

  • art. 629 c.p.

    È richiamato come uno dei reati oggetto della condanna nel giudizio di merito.

  • art. 56-423 c.p.

    È richiamato come uno dei reati oggetto della condanna nel giudizio di merito.

  • art. 512-bis c.p.

    È richiamato come uno dei reati oggetto della condanna nel giudizio di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    È richiamato come norma relativa all'attenuante generica nel complesso della determinazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale

    La sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende è disposta solo in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di determinazione della pena, l'attenuante collegata alla dissociazione attiva deve operare sulla pena-base già determinata, e non sugli aumenti per continuazione relativi ai reati satellite.
  • Non esiste un obbligo giuridico per il giudice di preservare invariati gli aumenti per i reati satelliti o di ridurli in proporzione all'attenuante applicata sulla pena-base.
  • La censura sulla quantificazione della riduzione per un'attenuante è inammissibile quando si risolva in una critica priva di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata o manifestamente contraria al dato normativo.
  • La motivazione sulla misura della riduzione di pena è sufficiente quando dia conto, in modo logico e non contraddittorio, della limitata incidenza concreta degli elementi valorizzati dalla difesa ai fini del trattamento sanzionatorio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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