Sentenza n. 416/2026 - Bari, Sezione 3
per l’annullamento della nota prot. n. 78516 dell’11.11.2021 a firma del Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta con cui è stato espresso diniego di rilascio del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente per la realizzazione di un centro medico polispecialistico ‘San Giovanni Bosco’” nell’area contraddistinta in catasto al foglio 54, p.lla 4229, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ivi richiamato, ancorchè non conosciuto, compresa la nota prot. n. 50596 del 23.7.2021 a firma del medesimo Dirigente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un centro medico polispecialistico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il diniego edilizio deducendo, anzitutto, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e il difetto di motivazione, poiché il provvedimento finale avrebbe omesso di esaminare le puntuali osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto, limitandosi a riprodurne in modo stereotipato i contenuti. Ha inoltre dedotto l’erronea individuazione della disciplina urbanistica applicabile e l’errata qualificazione dell’intervento. Secondo la ricorrente, il lotto ricadeva in una maglia disciplinata da un Piano Particolareggiato riapprovato nel 2014 e ancora vigente alla data della domanda; tale strumento attuativo avrebbe prevalso sui parametri edilizi generali dell’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G. e avrebbe consentito, nell’area destinata a interventi di interesse comune, la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, comprese le strutture sanitarie e assistenziali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondata la censura formale di difetto di motivazione, poiché, a fronte delle osservazioni puntuali della ricorrente, il Comune aveva adottato un provvedimento finale meramente riproduttivo del preavviso di rigetto, senza prendere posizione sugli specifici argomenti introdotti nel procedimento. Il Collegio ha accolto anche le censure sostanziali: dalla certificazione urbanistica risultava che il lotto era incluso in una maglia ancora regolata dal Piano Particolareggiato riapprovato nel 2014. Le N.T.A. del P.R.G. prevedevano che, per tale maglia, gli interventi fossero attuati secondo gli indici e i parametri dei piani attuativi esistenti, validi sino alla scadenza. Il Piano Particolareggiato consentiva inoltre, nell’area per interventi di interesse comune, la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, comprese strutture sanitarie e assistenziali. Il Comune aveva quindi erroneamente valutato la conformità del progetto sulla base dei parametri generali dell’art. 21 del P.R.G., anziché applicare gli specifici indici fondiari e le prescrizioni morfologiche dello strumento attuativo vigente. L’annullamento impone al Comune di riesaminare l’istanza; nella riedizione del potere, la valutazione dovrà essere compiuta ora per allora, applicando la disciplina urbanistica vigente alla data della domanda del 5 maggio 2021. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento finale deve confrontarsi con le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di rigetto; la loro omissione, con mera riproduzione del preavviso, determina un difetto di motivazione.
art. 21 N.T.A. del P.R.G.
I parametri edilizi generali previsti da tale disposizione non erano applicabili in via prioritaria alla maglia urbanistica oggetto della domanda, poiché la disciplina del P.R.G. rinviava agli indici e parametri del Piano Particolareggiato vigente.
art. 33.4 N.T.A. del P.R.G.
Per la maglia interessata, gli interventi devono essere attuati secondo gli indici e i parametri dei piani attuativi esistenti, che conservano validità sino alla scadenza.
art. 48 N.T.A. del P.R.G.
Concorre a stabilire la persistente applicabilità degli strumenti urbanistici attuativi esistenti per la maglia interessata.
art. 4, lett. c, del Piano Particolareggiato
Individua l’area come destinata a interventi di interesse comune.
art. 9, seconda parte, lett. d, delle N.T.A. del Piano Particolareggiato
Consente nell’area di interesse comune la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, comprese strutture sanitarie e assistenziali.
Massime di principio
- Quando il privato presenta puntuali osservazioni a seguito del preavviso di rigetto, il provvedimento finale deve esaminarle e fornire una motivazione specifica; la mera riproduzione del preavviso, senza confronto con gli argomenti dedotti, integra difetto di motivazione e legittima l’annullamento dell’atto.
- Nel valutare una domanda edilizia, l’amministrazione deve individuare correttamente la disciplina urbanistica applicabile alla data della domanda, verificando l’eventuale persistente vigenza di uno strumento urbanistico attuativo cui il piano generale rinvii espressamente.
- Quando le N.T.A. del piano generale stabiliscono che una determinata maglia è regolata dagli indici e dai parametri di un piano attuativo esistente ancora valido, il diniego edilizio non può essere fondato sui soli parametri generali del piano regolatore, senza applicare le prescrizioni specifiche dello strumento attuativo.
- Qualora il giudice annulli un diniego edilizio e disponga la riedizione del potere, l’amministrazione deve riesaminare la domanda secondo la disciplina urbanistica vigente alla data della domanda stessa, valutando il progetto ora per allora e senza addossare al privato gli effetti pregiudizievoli del tempo occorso per il processo.
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