Cassazione Civile, Ordinanza n. 19882/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dipendente aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto al passaggio, con decorrenza dal 14 marzo 2011, nel profilo professionale di ispettore del lavoro, ritenuto economicamente equivalente e più coerente con il suo titolo di studio (laurea in giurisprudenza), deducendo di avere invano chiesto il transito e di aver subito un diniego non giustificato. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato cinque motivi: violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. e vizi motivazionali per asseriti errori nell’uso di dati statistici e nella valutazione delle prove; violazione del CCNL Comparto Ministeri del 16 settembre 2007 e omesso esame di fatti decisivi in tema di organici e sufficienza del personale ispettivo; omesso esame di dati sul calo delle violazioni e sulla distinzione tra violazioni accertate e accessi; omesso esame sul rifiuto del transito per esigenze di servizio, sul danno lamentato e sulla disparità di trattamento; violazione del CCNL del 14 settembre 2007 in relazione al richiamo dell’accordo integrativo del 4 agosto 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d’appello era sorretta da una pluralità di rationes decidendi e che il ricorrente non aveva censurato specificamente una di esse, in particolare l’accertamento dell’attuale inesistenza di una dotazione organica del profilo professionale di ispettore del lavoro. Per questo la critica non colpiva in modo decisivo tutte le basi della decisione impugnata. Il ricorrente è stato quindi condannato alla rifusione delle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell’onere probatorio e la valutazione delle prove, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’ammissibilità del ricorso
artt. 115 e 116 c.p.c.
invocati per denunciare un’asserita errata valutazione del materiale probatorio e dei dati fattuali da parte del giudice di merito
CCNL Comparto Ministeri del 16 settembre 2007
richiamato nel ricorso per sostenere l’erroneità dell’interpretazione delle previsioni su organici e profili professionali
CCNL Comparto Ministeri del 14 settembre 2007
invocato con riferimento al richiamo dell’accordo integrativo del 4 agosto 2009
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente per cassazione deve censurare in modo specifico tutte le ragioni poste a fondamento della sentenza; l’omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il ricorso inammissibile per difetto di decisività delle censure.
- La mera contestazione di errori nella lettura di dati statistici, nell’interpretazione della contrattazione collettiva o nella ricostruzione del fatto non basta se non si confronta con il passaggio decisivo della motivazione che sorregge autonomamente la decisione.
- Le doglianze formulate sotto il profilo del vizio motivazionale e dell’omesso esame di fatti decisivi devono misurarsi con la struttura effettiva della motivazione di merito e non possono limitarsi a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di cassazione, la mancata critica specifica di un accertamento essenziale del giudice di merito, come l’inesistenza della dotazione organica del profilo richiesto, preclude l’esame delle ulteriori censure e comporta l’inammissibilità del ricorso.
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