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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27522/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Deduce due profili di censura connessi: da un lato, lamenta la contraddittorietà della motivazione sulla valutazione della gravità della condotta, sostenendo che il giudice avrebbe incoerentemente considerato grave il fatto pur dopo la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la restituzione di 40 euro sequestrati; dall'altro, denuncia il travisamento di un contratto di lavoro prodotto in udienza, che ritiene completo in tutti i suoi elementi e idoneo a dimostrare una diversa valutazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che le doglianze siano generiche e sostanzialmente di merito: la valutazione di gravità della condotta non è incongrua rispetto alla riqualificazione del fatto operata nel giudizio direttissimo, e il ricorrente non spiega specificamente in cosa consisterebbe la pretesa contraddittorietà. Quanto al contratto di lavoro, la motivazione del Tribunale è ritenuta adeguata e immune da travisamento, poiché non si è fondata solo sulla mancata sottoscrizione del documento, ma soprattutto sul negativo stile di vita del ricorrente, valorizzando precedenti di polizia specifici e la circostanza che fosse sottoposto a misura per furto al momento della perquisizione. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Individuato nel provvedimento impugnato come norma incriminatrice originaria per il fatto contestato in materia di stupefacenti, poi oggetto di riqualificazione nel corso del giudizio.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato dal ricorrente per evidenziare la riqualificazione del fatto in forma di lieve entità, valorizzata come elemento asseritamente incompatibile con la successiva valutazione di gravità della condotta.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è dovuto quando il ricorrente non sia esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari, sono inammissibili le censure che si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito o che restano generiche nella denuncia di contraddittorietà motivazionale.
  • La riqualificazione del fatto in termini di minore gravità non esclude, di per sé, che il giudice possa continuare a valorizzare elementi sintomatici della capacità criminale ai fini del giudizio cautelare, purché la motivazione sia coerente e non illogica.
  • Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca al documento un contenuto oggettivamente diverso da quello risultante dagli atti; non ricorre se il provvedimento si fonda su una valutazione complessiva che considera anche altri elementi indiziari o cautelari.
  • Ai fini dell'adeguatezza della misura cautelare, possono rilevare negativamente precedenti specifici e il contesto di vita dell'indagato/imputato, anche a fronte della produzione di documentazione lavorativa non decisiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiStupefacentiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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