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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12840/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Romagnoli ha impugnato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale specifica contestando la mancata credibilità delle sue giustificazioni relative alla conservazione e alla disponibilità delle scritture contabili (offerte in produzione solo in appello), il mancato accertamento del dolo specifico richiesto per la fattispecie (finalità di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori) e la basilarità della motivazione della corte d'appello che avrebbe tratto conclusioni di dolo da circostanze non sufficientemente correlate alle emergenze istruttorie; in via subordinata è stata prospettata la riqualificazione del fatto in bancarotta documentale semplice o in responsabilità per negligenza (omessa tenuta delle scritture) ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato nei limiti esposti e ha assorbito il secondo. Ha confermato che l'elemento materiale (mancata messa a disposizione delle scritture) è provato e che la produzione tardiva in appello non è rilevante, e ha richiamato l'obbligo diretto dell'amministratore di diritto di conservare le scritture. Tuttavia ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla sussistenza del dolo specifico: gli elementi indicati dalla corte d'appello non provano adeguatamente la finalizzazione della sottrazione delle scritture a ottenere profitto o a recare pregiudizio ai creditori. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    L'articolo punisce la bancarotta fraudolenta (anche documentale) quando la condotta è posta in essere con dolo specifico diretto a procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori. La Corte ha ritenuto che, pur essendo accertata la sottrazione delle scritture, non risultano adeguatamente dimostrati gli elementi soggettivi richiesti da questa norma.

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    L'art. 217 disciplina la bancarotta documentale semplice e ipotesi meno gravi eventualmente configurabili in assenza del dolo specifico; la Corte ha considerato la possibilità di diversa qualificazione ma ha ritenuto che la motivazione non abbia debitamente accertato né il dolo né la semplice negligenza, rinviando per nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La sottrazione o la mancata consegna delle scritture contabili può integrare l'elemento materiale della bancarotta documentale, ma non basta da sola per configurare la bancarotta fraudolenta specifica: è necessaria la prova del dolo specifico, cioè la finalizzazione a un ingiusto profitto o al pregiudizio dei creditori.
  • La produzione tardiva di documenti in sede di appello può essere disattesa se la condotta contestata è proprio la sottrazione o la mancata messa a disposizione delle scritture; tuttavia la difesa deve fornire elementi probatori concreti dell'estraneità o della corretta conservazione presso terzi.
  • L'amministratore formalmente nominato ha un obbligo diretto e personale di conservare e mettere a disposizione le scritture societarie: la qualifica di amministratore formale non esonera da tale obbligo salvo prova convincente del contrario.
  • In assenza di prova del dolo specifico il giudice deve considerare la possibile riqualificazione della fattispecie nella forma meno grave (bancarotta documentale semplice o responsabilità per omessa tenuta delle scritture per negligenza), e motivare chiaramente perché tale riqualificazione non è applicabile.
  • La mera assenza di atti di depauperamento non esclude automaticamente la contestazione documentale, ma la condanna per bancarotta fraudolenta richiede collegamento argomentativo tra condotta e finalità fraudolenta; lacune probatorie su questo punto possono giustificare l'annullamento e il rinvio.

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