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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14712/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di più fideiussori per il pagamento, nei limiti delle garanzie prestate, di una rilevante somma dovuta da un debitore principale. In opposizione, i garanti avevano contestato il decreto; in appello, la Corte territoriale ha ritenuto che la banca non fosse più legittimata ad agire perché il credito era già stato ceduto prima del deposito del ricorso monitorio, e ha quindi revocato il decreto ingiuntivo, ma ha accolto l’intervento della cessionaria, condannando i fideiussori al pagamento in favore di quest’ultima. I fideiussori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 183, 346 e 112 c.p.c., sostenendo che la cessionaria avrebbe introdotto soltanto con la memoria ex art. 183 c.p.c. una domanda nuova, diversa da quella proposta con l’intervento volontario, e che la Corte d’appello avrebbe pronunciato oltre il chiesto; (2) violazione dell’art. 1956 c.c. e omesso esame, deducendo che avrebbero dovuto essere liberati dalla garanzia perché il creditore aveva concesso ulteriore credito al debitore principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, senza speciale autorizzazione dei garanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano riportato né localizzato in modo adeguato gli atti processuali sui quali fondavano la censura; ha inoltre ritenuto la doglianza infondata nel merito, richiamando l’orientamento secondo cui il soggetto sostanzialmente legittimato può intervenire nel processo anche se l’attore originario era carente di legittimazione, poiché la legittimazione ad agire attiene alle condizioni dell’azione e non ai presupposti della stessa. Ha parimenti dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a contestare la valutazione di merito svolta dalla corte d’appello sui presupposti applicativi dell’art. 1956 c.c., senza evidenziare un reale vizio di legittimità. Conseguentemente ha confermato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta irrilevante e inammissibile perché il diritto della cessionaria di intervenire e far valere la propria pretesa è sorto con la cessione del credito; non è stato ravvisato un effettivo mutamento delle domande nei termini denunciati.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la decisione d’appello ha confermato l’importo del credito richiesto dalla creditrice sostanziale.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione della norma, ritenendo non decisiva la doglianza sulla pretesa diversità delle conclusioni dell’interventrice.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è stato dichiarato inammissibile per carenze di specificità e, nel secondo motivo, perché in realtà mirava a rivalutare il merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione dei presupposti fattuali della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.

  • art. 1956 c.c.

    La verifica dei presupposti della liberazione del fideiussore è stata considerata questione di merito; la corte d’appello ha escluso la liberazione perché i fideiussori si erano impegnati a monitorare la situazione patrimoniale del debitore.

  • art. 13 comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto processuale per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L’intervento volontario del soggetto sostanzialmente titolare del credito può sanare, ai fini dell’effettiva tutela sostanziale, l’iniziativa giudiziale proposta dal soggetto originariamente privo di legittimazione, poiché la legittimazione ad agire è una condizione dell’azione e non un presupposto che debba necessariamente sussistere in capo all’attore sin dal deposito della domanda.
  • Nel giudizio di cassazione la censura fondata sulla violazione di norme processuali è inammissibile quando il ricorrente non riproduce e non localizza in modo specifico gli atti e i documenti su cui la doglianza si basa, impedendo alla Corte il controllo diretto della censura.
  • Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando la decisione si mantiene nei limiti dell’importo e dell’oggetto della pretesa sostanziale fatta valere dalla parte legittimata a intervenire.
  • La deduzione della violazione dell’art. 1956 c.c. non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito: la verifica dei presupposti della liberazione del fideiussore appartiene alla valutazione del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi propri di legittimità.
  • Il giudice di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella di merito sulla ricorrenza delle condizioni che liberano il fideiussore, se la censura non evidenzia omesso esame di un fatto decisivo o errori di diritto nel criterio applicato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneContenzioso tributarioImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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